Revoca del nulla osta per difetto di capacità economica del datore (Cons. Stato n. 9631 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità in capo al datore di lavoro di un reddito nella misura indicata dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di assunzione di lavoratore straniero, perché tale reddito è diretto a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto. Il difetto di adeguata capacità economica del datore di lavoro integra quindi legittimo motivo di revoca del nulla osta all’assunzione. La disponibilità a contrarre manifestata da un diverso datore di lavoro, in quanto sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato, non assume rilievo ai fini della legittimità della revoca. La decisione può essere sostenuta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, senza necessità di esame analitico di ogni doglianza.
Il Fatto
L’odierno appellante aveva impugnato davanti al TAR Umbria il provvedimento con cui era stato revocato il nulla osta all’assunzione, motivato con la mancanza di un’adeguata capacità economica del datore di lavoro. Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023 sulla ratio delle norme che subordinano assunzione e permesso di soggiorno alla serietà dell’opportunità lavorativa. Secondo il primo giudice, in assenza di prova del requisito in capo all’azienda si finirebbe per ammettere ingressi che eludono la disciplina dell’immigrazione.
L’appellante censura la sentenza sotto plurimi profili: sostiene che l’istruttoria amministrativa non sia stata compiutamente condotta e contesta che possa essere irrilevante la disponibilità all’assunzione manifestata da un altro datore di lavoro, sopravvenuta al provvedimento. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza controdedurre.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva preliminarmente che dall’esame degli atti di causa emerge ictu oculi la non adeguata capacità economica del datore di lavoro. Il thema decidendum si concentra dunque sul valore da attribuire al requisito reddituale richiesto dalla normativa secondaria.
Il Collegio richiama il più recente orientamento della stessa Sezione, secondo cui la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, avendo tale reddito la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di chi si afferma o si propone come datore (Cons. Stato, Sez. III, nn. 4383-9469/2024). Da ciò deriva che il difetto di reddito adeguato è legittimo motivo della revoca impugnata.
Su questa base la Sezione ritiene di condividere le conclusioni del primo giudice e respinge l’appello. La decisione viene assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale (Cons. Stato, Ad. Pl., 5 gennaio 2015, n. 5; Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ne consegue che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione diversa. La Sezione compensa integralmente le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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