Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1827 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per l’ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Decorso il semestre dalla presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’inerzia dell’amministrazione debitrice legittima l’actio iudicati dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e, in caso di mancata rifusione, il loro pagamento rientra nei compiti del Commissario nominato.

Il Fatto

I ricorrenti chiedono l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel giudizio n. 626/2017, depositato il 03.04.2018 e notificato in formula esecutiva il 07.05.2018. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare a ciascuno la somma di euro 800 a titolo di equa riparazione, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione, in data 11.11.2020, le dichiarazioni ex art. 5-sexies legge n. 89/2001. Dal deposito di tale richiesta sono decorsi sei mesi, ma il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. Gli esponenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo del titolo esecutivo. Il collegio, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. A sostegno richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Superato tale ostacolo, il giudice accerta la persistenza dell’inadempimento dell’amministrazione. Le dichiarazioni ex art. 5-sexies sono state inviate l’11.11.2020 e dalla presentazione della richiesta sono decorsi sei mesi senza alcuna attività del Ministero. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale ordina al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il quale, su istanza di parte, provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Le spese dell’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate d’ufficio in euro 552,00, oltre accessori, con distrazione, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il collegio estende infine i compiti del Commissario alla rifusione delle spese di lite, in caso di mancato pagamento nel medesimo termine di trenta giorni. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, su ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza, e sul principio del buon andamento. Il richiamo è all’art. 95 c.p.c. e all’art. 510 c.p.c., che nel procedimento di espropriazione forzata, con il giudizio di ottemperanza condividendo le finalità, collocano le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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