Silenzio sull’istruttoria rinforzata per il nulla osta: termine di 180 giorni (TAR Toscana n. 1710 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le verifiche demandate allo Sportello unico per l’immigrazione dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, costituiscono un procedimento a istruttoria rinforzata, autonomo rispetto al rilascio del visto e soggetto al termine residuale di 180 giorni desumibile dall’art. 2, comma 4, legge n. 241/1990. Il superamento di tale termine integra silenzio inadempimento e legittima l’azione ex art. 31 cod. proc. amm. La sospensione dei nulla osta già rilasciati non opera automaticamente fino al 31 dicembre 2025, ma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto e perdura fino al compimento delle verifiche. Accertato l’obbligo di provvedere, il giudice ordina la conclusione del procedimento, ma non può sostituirsi all’amministrazione nell’adozione del provvedimento ampliativo, ove il potere non sia esaurito.
Il Fatto
Il datore di lavoro presenta il 4 dicembre 2023 istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino pakistano, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello unico della Prefettura rilascia il nulla osta l’8 febbraio 2024 e lo trasmette all’Ambasciata italiana in Islamabad. Nonostante i solleciti del lavoratore e del datore, il visto non viene rilasciato.
Nelle more interviene il D.L. n. 145/2024, che sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini di Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka fino alla conferma delle verifiche sul possesso dei requisiti datoriali. I ricorrenti notificano ricorso il 14 maggio 2025 contro il silenzio della Prefettura e dell’Ambasciata. L’amministrazione eccepisce l’inammissibilità, sostenendo che la sospensione sposterebbe il termine al 3 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente l’eccezione e il merito. L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024 sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati sino alla conferma espressa dello Sportello unico e sospende i procedimenti consolari pendenti. La norma si applica in via anticipata ai cittadini pakistani per effetto del comma 3, indipendentemente dal decreto ministeriale. Nel caso concreto il nulla osta era stato emesso con la procedura speciale dell’art. 42 del D.L. n. 73/2022, senza i controlli sui requisiti, e il visto non era ancora rilasciato: la sospensione è dunque applicabile.
Ciò non significa però che i nulla osta emessi prima dell’11 ottobre 2024 restino sospesi sino al 31 dicembre 2025. La sospensione decorre dall’entrata in vigore del decreto e perdura fino al compimento delle verifiche. Poiché queste ultime implicano oneri istruttori più gravosi di quelli ordinari, il Collegio individua il termine di conclusione nei 180 giorni dell’art. 2, comma 4, legge n. 241/1990, richiamando Cons. Stato n. 8576 del 2022 e TAR Toscana n. 1399 del 2025.
Non convince la giustificazione fondata sulla necessità di coordinamento con altri enti: la legge disciplina già le sospensioni procedimentali per esigenze istruttorie negli artt. 2, 16 e 17 della legge n. 241/1990. Il procedimento è posto a carico della Prefettura, cui il legislatore affida la conferma espressa delle verifiche. Il termine è quindi scaduto il 9 aprile 2025, prima della notifica del ricorso.
Il preavviso di revoca del 9 giugno 2025 e le integrazioni documentali del 12 giugno 2025 hanno efficacia meramente interna e istruttoria. Non valgono a interrompere l’inerzia né a rendere improcedibile il ricorso per silenzio. La domanda di condanna al rilascio del visto è invece inammissibile: il potere amministrativo non è esaurito e l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. non consente al giudice di sostituirvi provvedimenti satisfattivi del bene della vita.
Il ricorso è pertanto fondato nei limiti indicati. Il S.U.I. deve concludere le verifiche e trasmettere l’esito all’autorità diplomatica entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’inerzia è nominato Commissario ad acta il Prefetto, con ulteriori sessanta giorni e senza compenso. Le spese di lite sono compensate per la parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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