Il vincolo paesaggistico dei 300 metri dal mare non comporta inedificabilità assoluta (TAR Puglia n. 1016 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le aree ricadenti nella fascia dei trecento metri dalla battigia e classificate come zone omogenee A o B alla data del 6 settembre 1985 sfuggono alla previsione generale di inedificabilità disposta dalla scheda PAE che le comprenda. L’art. 90, comma 3, delle NTA del PPTR non è norma priva di contenuto: esso esclude dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR le aree di cui all’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, e l’inciso “fatto salvo” contenuto nell’art. 79 NTA estende tale esclusione alle schede PAE. Resta ferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per ogni intervento sulle aree vincolate. Le note della Soprintendenza che si limitino a richiamare indirizzi generali, senza statuizioni specifiche e dettagliate, non assurgono a diniego di autorizzazione paesaggistica e non giustificano il rigetto dell’istanza edilizia.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune di Porto Cesareo il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del d.P.R. n. 380/2001, di un immobile di sua proprietà sito nella fascia dei trecento metri dalla linea di battigia e classificato nel vigente PUG come zona B.

Il Responsabile del V Settore ha respinto l’istanza con provvedimento definitivo, facendo proprio il rilievo della Soprintendenza secondo cui, in quella fascia, la sovrapposizione dei vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 sarebbe di per sé ostativa al rilascio dei titoli edilizi, risultando inoltre preclusiva la scheda PAE relativa alla costa. L’ufficio comunale ha motivato il diniego richiamando la ferma opposizione dell’organo di tutela, pur dando atto della tesi contraria in ordine alla natura meramente ricognitiva della perimetrazione. Il Comune e la Regione non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione giuridica nella compatibilità tra la disciplina del PPTR pugliese e il regime delle aree escluse ex lege dall’applicazione delle prescrizioni di inedificabilità. Richiama sul punto la recente pronuncia del Cons. St., sez. IV, 28.6.2023, n. 6316, che ha ritenuto praticabile una lettura alternativa del sistema delle NTA.

Secondo tale lettura, l’art. 90, comma 3, NTA non è disposizione priva di contenuto: essa esclude le aree di cui all’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 — quelle classificate come zone A e B alla data indicata — dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR. L’argomento è di ordine logico prima che giuridico: una norma va interpretata nel senso in cui abbia qualche effetto.

Da qui la conseguenza sull’inciso “fatto salvo” dell’art. 79 NTA: le esclusioni disposte dall’art. 90 si applicano anche alle schede PAE, che non risultano quindi direttamente applicabili alle aree classificate come A e B. Il Collegio aderisce a questa impostazione, che conduce al risultato più liberale.

Il TAR precisa i limiti del principio: non si consente un’edificazione indiscriminata, perché le aree restano vincolate dai relativi decreti ministeriali e richiedono comunque l’autorizzazione paesaggistica. Spetterà alla Regione, nell’esercizio della propria autonomia, decidere se attivare la revisione del PPTR e stabilire eventuali vincoli più estesi, con l’onere di affermarli in modo esplicito.

Quanto alle note della Soprintendenza del 2018, richiamate in parte motiva nel diniego, il Collegio esclude che possano assumere valore di diniego di autorizzazione paesaggistica: non contengono statuizioni specifiche e dettagliate, né risultano dirette a disciplinare specifici procedimenti. Il ricorso è pertanto fondato e il diniego è annullato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *