La sola vicinitas non basta: interesse al ricorso contro il titolo edilizio (Cons. Stato n. 6789 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell’azione autonome e distinte, entrambe da accertare anche d’ufficio. Il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non vale da solo e in automatico a dimostrare l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni contenute nel ricorso ed è suscettibile di precisazione e prova nel corso del processo, nel rispetto del contraddittorio. Nelle controversie sulle distanze tra costruzioni rileva anche la violazione della distanza rispetto a una terza costruzione, purché dall’annullamento del titolo discenda un effetto di ripristino concretamente utile e non meramente emulativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, il titolo edilizio in sanatoria rilasciato in favore della controinteressata, deducendo il difetto di istruttoria dell’Amministrazione sull’istanza di condono. La controinteressata ha eccepito in via preliminare il difetto di interesse del ricorrente. Il Comune intimato non si è costituito in primo grado.

Con sentenza n. 1606/2022 il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello, lamentando l’erronea declaratoria di inammissibilità e il difetto di pronuncia, con violazione della legge n. 47/1985 e del d.P.R. n. 380/2001. Comune e controinteressata hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, resa proprio sulla sufficienza del criterio della vicinitas. Da essa ricava che il giudice deve accertare anche d’ufficio la sussistenza di legittimazione e interesse, e che la vicinitas non dimostra in automatico lo specifico pregiudizio derivante dal titolo impugnato.

Sul piano concreto, la Corte valorizza la perizia di parte della controinteressata, depositata in primo grado, secondo cui i fabbricati delle due parti non sono né adiacenti né contigui, essendo la distanza minima tra le verticali di circa metri 5,40 nel punto di massimo ravvicinamento. La mappa catastale allegata conferma che tra i due fondi insistono altre particelle.

L’appellante non ha dimostrato la contiguità fisica tra il proprio fondo e quello della controinteressata: sotto questo profilo emerge il difetto di legittimazione attiva. La Corte esclude inoltre che la documentazione depositata in appello il 21.5.2025 possa ribaltare il quadro.

In particolare, nessun elemento di prova si ricava dalla CTU espletata nel giudizio civile davanti al Tribunale di Nocera Inferiore: diversità di petitum e causa petendi rispetto al giudizio amministrativo e pendenza del giudizio civile, non ancora definito nel merito, impediscono di trarne utilità dimostrativa.

Il TAR ha quindi correttamente dichiarato l’inammissibilità: l’affermazione della parte sulla vicinitas dei fondi non è di per sé decisiva ed è comunque smentita dalla produzione documentale. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese in favore del Comune e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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