Revoca del nulla osta all’ingresso: obbligo di motivazione e rilevanza delle sopravvenienze (TAR Lombardia n. 3709 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Prefettura revoca il nulla osta al lavoro subordinato, già rilasciato e seguito dall’ingresso del lavoratore straniero e dall’avvio del rapporto, costituisce esercizio di autotutela e deve rispettare i requisiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’amministrazione non può fondare il ritiro sull’astratto ripristino della legalità, ma deve motivare in ordine a un interesse pubblico concreto e attuale, comparandolo con gli interessi dei destinatari. La revoca è illegittima per carenza di istruttoria e di motivazione quando omette di considerare la documentazione integrativa prodotta dopo l’avvio del procedimento. Nella valutazione dei presupposti del titolo di soggiorno l’amministrazione deve esaminare nel merito la posizione dell’istante e tenere conto degli elementi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non potendo svilire a mere carenze formali la condizione personale e sociale dello straniero.

Il Fatto

Nel gennaio 2022 il datore di lavoro presenta, nell’ambito del decreto flussi, domanda di nulla osta in favore di un lavoratore straniero. Nel luglio 2022 la Prefettura rilascia il nulla osta e nel novembre 2022 il lavoratore fa regolare ingresso in Italia. In fase di perfezionamento del procedimento la Prefettura contesta la mancanza di documentazione sulla regolarità tributaria e contributiva della società datrice. Il datore produce una prima asseverazione, poi ulteriore documentazione; a giugno 2023 comunica l’avvio del rapporto con il modello Unilav.

Pochi giorni dopo riceve l’avviso di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, per assenza dell’asseverazione del professionista. L’asseverazione viene trasmessa a fine giugno 2023. Con provvedimento di agosto 2023 la Prefettura revoca il nulla osta e rigetta l’originaria istanza. I ricorrenti impugnano davanti al TAR, che in sede cautelare accoglie due volte la sospensiva, senza che l’amministrazione proceda al riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondate le censure, trattate congiuntamente perché connesse: si deduce la violazione della disciplina dell’autotutela amministrativa e di quella sull’immigrazione. Il punto di partenza è cronologico: la revoca interviene dopo l’ingresso del lavoratore e dopo l’avvio del rapporto di lavoro, e si fonda sulla mancata trasmissione della documentazione utile per il permesso di soggiorno.

Il primo profilo di illegittimità è istruttorio e motivazionale. La Prefettura non considera la documentazione prodotta dal commercialista del datore dopo la comunicazione di avvio del procedimento e non offre alcuna motivazione specifica e approfondita sulla revoca del nulla osta già rilasciato. Ne deriva carenza di istruttoria e incompletezza della motivazione, poiché l’atto impugnato non richiama le ulteriori integrazioni effettuate dalle parti.

Il secondo profilo riguarda l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’amministrazione interviene, in tesi, per assicurare il mero ripristino della legalità, senza considerare che l’annullamento d’ufficio deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari. Il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, II, n. 2626 del 2022 e Cons. Stato, VI, n. 6242 del 2023, oltre a Cons. Stato, VI, n. 1926 del 2024, per escludere che l’interesse pubblico possa identificarsi con il ripristino della legalità.

Il terzo profilo attiene all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che riconosce rilevanza agli elementi sopravvenuti. La Prefettura non ha considerato la concreta situazione del lavoratore, regolarmente entrato e già assunto; avrebbe dovuto valutare la posizione in presenza dei requisiti sostanziali di regolarità del soggiorno, a prescindere dalle carenze formali. Sul punto il Collegio invoca Cons. Stato, IV, n. 8550 del 2024 e TAR Lombardia, Milano, IV, n. 1702 del 2023, ribadendo l’obbligo di esame nel merito della posizione dell’istante.

Il ricorso è quindi accolto e l’atto annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Ministero dell’Interno, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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