Proroga ex lege delle concessioni demaniali e illegittimità dell’ordine di sgombero (TAR Lazio n. 321 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime disposta dall’art. 1, comma 682, l. n. 145/2018 opera automaticamente ed ex lege, senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo, configurandosi come legge-provvedimento che novella la fonte di regolazione del rapporto. L’amministrazione comunale non può pertanto fondare un ordine di sgombero e la richiesta di indennità per abusiva occupazione sull’asserita scadenza del titolo concessorio, né negare l’applicazione della proroga ulteriore prevista dall’art. 3, l. n. 118/2022. Il provvedimento che assume a presupposto una delibera regionale successivamente modificata nel senso della compatibilità ambientale dell’attività di mitilicoltura è illegittimo per eccesso di potere e difetto di motivazione. Viola inoltre le garanzie partecipative di cui all’art. 10, l. n. 241/1990 il provvedimento che fondi la propria motivazione su un argomento non preannunciato nella comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Una società cooperativa, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Lazio nel 2009 per l’esercizio di un impianto di mitilicoltura nel Golfo di Gaeta, chiedeva al Comune di Formia il rinnovo del titolo, invocando la proroga disposta dall’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018. Il Comune rigettava l’istanza, ritenendo la concessione scaduta al 31 dicembre 2020. Seguiva l’avvio del procedimento di sgombero dello specchio acqueo e di riscossione dell’indennità per abusiva occupazione, pari a euro 10.035,60.

La società impugnava la nota conclusiva del procedimento, unitamente agli atti presupposti, deducendo l’inapplicabilità della delibera regionale sulla delocalizzazione degli impianti, l’operatività automatica della proroga, la compatibilità ambientale dell’attività e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di interruzione del processo formulata dal difensore del Comune, cessato dall’impiego. La richiesta è respinta: le dimissioni non sono documentate e, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, la perdita dello jus postulandi dell’avvocato dipendente non integra causa di interruzione ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ.

Nel merito, il giudice esamina la questione dirimente della proroga ex lege del titolo concessorio. Richiamando le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, il Tribunale ribadisce che la proroga opera automaticamente, in via generalizzata, senza alcun potere amministrativo di intermediazione: si tratta di una legge-provvedimento che legifica il termine delle concessioni già rilasciate. La circostanza che la pronuncia n. 18/2021 sia stata annullata con rinvio dalle Sezioni Unite n. 32559 del 23 novembre 2023 non incide, poiché la cassazione ha riguardato esclusivamente profili di legittimazione all’intervento, senza rimettere in discussione il principio di diritto.

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo nella parte in cui presume la scadenza del titolo e nega l’applicazione della proroga dell’art. 3, l. n. 118/2022. Ne deriva l’irrilevanza di ogni questione sulla rimessione in termini per l’impugnazione della nota di rigetto del 2020.

Quanto all’asserita incompatibilità con la delibera regionale n. 116/2010, il Collegio rileva che la successiva delibera n. 718 del 14 novembre 2023 ha soppresso ogni riferimento agli impianti di mitilicoltura, escludendoli dai divieti di delocalizzazione. Le analisi e i campionamenti hanno confermato la compatibilità ambientale dell’attività. Fondati risultano pertanto anche il primo e il terzo motivo.

È accolto infine il quarto motivo: la «Carta Vocazionale Acquacoltura», posta a fondamento della preclusione, non era stata rappresentata nella comunicazione di avvio del procedimento, con violazione dell’art. 10, l. n. 241/1990, e riguarda comunque la diversa ipotesi del rilascio di nuove concessioni. Il ricorso è accolto e la nota comunale annullata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 301 c.p.c.

Tutte le 33 sentenze sull'art. 301 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *