Prescrizione del risarcimento per revoca illegittima del porto d’armi (TAR Sicilia n. 3503 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da atto amministrativo lesivo anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo è soggetta al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 2947 cod. civ. e non al termine di centoventi giorni dell’art. 30 c.p.a.. A seguito del superamento del principio della pregiudiziale amministrativa ad opera dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011, l’annullamento dell’atto non costituisce requisito di ammissibilità della pretesa risarcitoria. Il dies a quo della prescrizione coincide pertanto con la data di adozione dell’atto illegittimo, nella quale il danno si è verificato, e non con il passaggio in giudicato della sentenza che lo annulla né con la definizione del processo penale.

Il Fatto

Il ricorrente, già nominato guardia particolare giurata, aveva subito nel 1995 la revoca prefettizia dell’approvazione della nomina e della connessa licenza di porto di pistola, fondata su un’ordinanza di custodia cautelare per concorso in incendio doloso aggravato. Nel processo penale era stato poi assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, con conferma in appello.

Nel 2017 ha citato davanti al giudice ordinario il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, chiedendo la condanna al pagamento di euro 51.000,00 a titolo di risarcimento del danno per quanto non percepito in conseguenza della revoca del titolo. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 25.05.2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente ha quindi riassunto la causa davanti al TAR Sicilia. Le amministrazioni si sono costituite eccependo la mancata impugnazione del provvedimento e l’intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 30 c.p.a., che prevede oggi la proponibilità autonoma dell’azione di condanna entro centoventi giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento. Rileva però che tale disposizione non si applica alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali opera il termine quinquennale dell’art. 2947 cod. civ..

Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011, che ha superato il principio della pregiudiziale amministrativa e riconosciuto l’autonomia della domanda risarcitoria rispetto a quella impugnatoria. Ne deriva che il termine prescrizionale non decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ma dalla data del fatto illecito, coincidente con quella di adozione dell’atto illegittimo. A sostegno richiama un indirizzo consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1166 del 2018; Sez. VI n. 900 del 2019).

Applicando tale regola, il Collegio osserva che l’atto asseritamente lesivo risale al 24 agosto 1995 e che lo stesso non è mai stato impugnato: il diritto al risarcimento risulta quindi prescritto da lunga data. La conclusione non muta ipotizzando un dies a quo diverso. Neppure la definizione del processo penale, con la sentenza di appello del 14.02.2008, giova al ricorrente, posto che l’atto introduttivo davanti al giudice ordinario è stato notificato il 10.03.2017.

Il Collegio esclude infine che il termine possa decorrere dal decreto del Tribunale fallimentare del 2013, che ha rigettato l’opposizione allo stato passivo per crediti retributivi e contributivi: si tratta di decisione su pretesa con titolo diverso e nei confronti di soggetto differente, che non costituisce fonte del danno dedotto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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