Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: liquidazione tramite commissario ad acta e revoca delle astreintes (TAR Lombardia n. 2382 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici pregressi, passata in giudicato, è titolo per il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, una volta decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 conv. in legge n. 30/1997. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, assegna un termine per adempiere e nomina fin da subito, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta nell’ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato, senza compenso trattandosi di funzioni istituzionali. La condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle circostanze del ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale, e dell’avvenuta nomina del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.500,00. Avvenuta la notifica della sentenza e formatosi il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento al giudicato e chiedendo la declaratoria di inottemperanza con la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di 90 giorni dalla notifica per l’accredito delle somme dovute.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con il compito di determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari entro i successivi 60 giorni. Tale attività è stata inquadrata nei compiti istituzionali del funzionario, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata invece respinta. Il TAR ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui le astreintes vanno escluse quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Nel caso di specie, la penalità è apparsa iniqua tenuto conto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e dell’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente, che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sulla base del carattere seriale della questione, come da precedente richiamato del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.