Revoca nulla osta: permesso attesa occupazione richiede rapporto di lavoro (TAR Lombardia n. 1229 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando il soggetto indicato come richiedente disconosce l’istanza e ne denuncia l’uso abusivo della identità digitale, oppure quando emerge comunque la sua volontà di non assumere il lavoratore. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro già instaurato e cessato, ovvero la mancata instaurazione iniziale per causa oggettiva, documentata e non imputabile al lavoratore. Non spetta quando difetta in origine un requisito di legge, come una istanza di nulla osta non firmata dal datore di lavoro, né quando il datore si rifiuti di assumere. La circolare ministeriale invocata a sostegno della pretesa non è vincolante ed è superata dalle modifiche normative intervenute. L’incolpevolezza del lavoratore non rileva, contando la legalità obiettiva della posizione e non l’assenza di dolo o colpa.
Il Fatto
Nel marzo 2023 un soggetto ha chiesto il nulla osta all’ingresso per un lavoratore straniero, rilasciato a giugno 2023, con ingresso in Italia in ottobre. Nel gennaio 2024 il lavoratore ha scritto al datore di lavoro e alla Prefettura per ottenere l’assunzione e, in alternativa, il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ad aprile 2024 la Prefettura ha revocato il nulla osta con la motivazione “istanza disconosciuta dal richiedente”. Erano state presentate numerose istanze a nome del medesimo richiedente, che aveva denunciato l’uso abusivo della propria identità digitale. Il lavoratore, dopo una istanza di accesso rimasta inevasa, ha impugnato il decreto chiedendo anche la condanna al rilascio del permesso. I provvedimenti cautelari sono stati respinti, in appello confermati dal Cons. Stato, sez. III, 18.10.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo, con cui si contesta l’inautenticità dell’istanza valorizzando le credenziali SPID, l’asseverazione del consulente e la richiesta all’ANPAL. La Prefettura ha prodotto lo scambio di corrispondenza con l’avvocato del richiedente, da cui risulta la negazione dell’istanza e la denuncia: prova sufficiente della correttezza della motivazione della revoca.
In via ulteriore, anche qualora l’istanza fosse stata effettivamente presentata, dal medesimo carteggio emerge la mancanza di qualsivoglia intenzione di assumere. Il nulla osta andava dunque revocato ugualmente per mancata instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998.
Il secondo motivo, fondato sulla circolare ministeriale n. 3836 del 20.8.2007 e sulla causa riferibile al datore, è parimenti infondato. Il permesso per attesa occupazione non spetta né quando la procedura non si perfeziona per difetto di un requisito di legge, né quando dipende dal rifiuto del datore. Il Collegio richiama la propria sentenza 1.12.2025 n. 1099: il nulla osta è utilizzabile solo per il rapporto tra quel datore e quel lavoratore, e la disciplina non garantisce allo straniero la permanenza in Italia a prescindere dall’assunzione.
Con la sentenza 733/2025 la Sezione ha chiarito che estendere in via interpretativa il permesso a tali ipotesi agevolerebbe l’aggiramento delle regole sull’ingresso, sfruttando il meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998. La circolare del 2007, oltre a non essere vincolante, è superata dalle modifiche normative, come confermato dallo stesso Ministero richiamato nella sentenza 29.10.2025 n. 968.
Nel caso concreto la procedura non si è conclusa per una causa sopravvenuta oggettiva, ma per un macroscopico difetto originario dei presupposti: l’istanza non è firmata da chi risulta istante, o comunque questi ha manifestato la volontà di non assumere. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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