Scatti stipendiali al personale in quiescenza rilevano ai fini del TFS (TAR Lombardia n. 1230 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il beneficio opera ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in aggiunta a ogni altro emolumento. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta a regime oneroso gli scatti per il collocamento a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici e non incide sulla liquidazione del TFS. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nel testo previgente, sicché non rivive il limite che escludeva la cessazione a domanda. La relativa domanda non è soggetta a decadenza, per l’ambiguità della disposizione sui presupposti temporali.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato con qualifica di Sovrintendente Capo, è cessato dal servizio a domanda avendo maturato 55 anni e 4 mesi di età e 41 anni di anzianità contributiva ai fini del TFS. In possesso dei requisiti anagrafici e di carriera, ha chiesto il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
L’INPS, nel computo del trattamento di fine servizio, aveva omesso il beneficio. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e per la condanna dell’Istituto al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della pretesa anche per intervenuta decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Richiamando il consolidato orientamento amministrativo, rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata verso l’Amministrazione di appartenenza. Irrilevante, dunque, che la Polizia di Stato non abbia certificato la maggiorazione nel modello trasmesso all’Istituto.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 legge n. 231/1990, attribuisce i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, e il comma 2 estende la disciplina a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il Collegio aderisce all’indirizzo prevalente secondo cui l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 — che impone il regime oneroso per il collocamento a domanda — opera ai soli fini pensionistici e non riguarda la liquidazione del TFS. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268 cod. ord. mil. non produce la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nel testo previgente, mancando una espressa volontà legislativa in tal senso. Coerente con tale lettura è l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che conferma l’applicazione dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare.
Quanto all’eccepita decadenza, il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 è formulato in modo ambiguo e non consente di individuare con certezza i presupposti della decadenza. La norma, del resto, rinvia alle condizioni sostanziali di status anagrafico e previdenziale dell’interessato, non agli oneri procedimentali.
Il Tribunale esclude poi il contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost.: a fronte di una previsione di legge chiara, l’attività interpretativa non può attribuirle contenuto opposto. Accoglie pertanto il ricorso, accerta il diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis e condanna l’INPS alla rideterminazione dell’indennità entro sessanta giorni, con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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