Revoca del nulla osta per quote esubero priva di base normativa (TAR Puglia n. 284 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite numerico fissato dal decreto flussi non rientra tra gli elementi ostativi tassativamente individuati dagli artt. 22, commi 5-bis e 5-ter, e 24, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 286/1998, e non legittima pertanto la revoca del nulla osta al lavoro già rilasciato. Il potere di verifica delle quote è esercitabile in via anticipata, al momento dell’esame della domanda ai sensi dell’art. 22, comma 5.1, del T.U. Immigrazione, e non ex post, una volta che lo straniero sia regolarmente entrato in Italia. L’interpretazione contraria contrasta con l’art. 97 Cost., con il principio di proporzionalità di matrice europea e con la tutela del legittimo affidamento, non essendo l’atto favorevole emanato sotto condizione risolutiva. Il giudice annulla la revoca e ordina all’Amministrazione di dare seguito al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato in data 6.10.2022 su richiesta nominativa di una società agricola, conseguiva il visto d’ingresso ed entrava regolarmente in Italia in attesa della convocazione prefettizia per la stipula del contratto di soggiorno. Non ricevuta alcuna convocazione, presentava istanza di accesso agli atti e apprendeva in data 1.6.2023 dell’avvenuta revoca del nulla osta, motivata con il raggiungimento della quota in esubero del decreto flussi.

Il ricorrente impugnava quindi sia il provvedimento di revoca, sia la determinazione prefettizia del 6.6.2023 che gli negava il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Deducva l’illegittimità della revoca per difetto dei presupposti normativi, carenza motivazionale e violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Le Amministrazioni resistenti si costituivano a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, che consente la revoca del nulla osta e del visto quando sia accertata successivamente l’assenza delle condizioni che ne davano diritto. L’Amministrazione aveva ricondotto il superamento delle quote a tale potere, richiamando gli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale ritiene però che il dato testuale non sorregga questa lettura. Gli elementi ostativi elencati dal legislatore riguardano condanne del datore di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione, documenti ottenuti mediante frode, mancata trasmissione del contratto di soggiorno, sanzioni per lavoro irregolare, insolvenza dell’impresa e ipotesi analoghe: il superamento delle quote non vi compare. L’interpretazione letterale, sistematica e teleologica conduce quindi a escludere il potere di revoca invocato.

Sul piano sistematico rileva l’art. 22, comma 5.1, del T.U. Immigrazione, che impone l’esame delle istanze entro i limiti numerici del decreto flussi, con possibilità di valutare le domande eccedenti nell’ambito delle quote successivamente disponibili. Il confronto tra il verbo “esaminare” e il verbo “rilasciare” dimostra che il controllo sul raggiungimento della soglia deve essere anticipato e non differito. La finalità di semplificazione perseguita dal d.l. semplificazioni giustifica il rinvio dei controlli non verificabili in modo automatizzato, non certo l’omissione di un accertamento agevolato dai sistemi digitalizzati.

Il Collegio richiama poi l’art. 21, commi 4, 4-bis e 4-ter, che assegna al decreto flussi una funzione programmatoria, e l’art. 3, comma 4, del T.U., che consente di ampliare le quote in corso d’anno. Un procedimento che autorizza l’ingresso e poi revoca il titolo ex tunc presenta un difetto di razionalità intrinseca, in violazione degli artt. 2 e 97 Cost., e non supera il test di necessità e adeguatezza proprio della proporzionalità trifasica elaborata dalla giurisprudenza europea.

La revoca confligge inoltre con il legittimo affidamento, sorto per il decorso di un lasso di tempo significativo, per il carattere incondizionato del provvedimento favorevole e per l’assenza di omissioni del privato. Il provvedimento viene pertanto annullato, con ordine all’Amministrazione di dare seguito al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno stagionale, previa verifica degli altri presupposti. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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