Ricorso contro graduatoria a scorrimento inammissibile per mancata notifica ai controinteressati (TAR Emilia-Romagna n. 210 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso la graduatoria di un procedimento di assegnazione di contributi pubblici, articolato come graduatoria a scorrimento, il concorrente che assuma di avere diritto a un punteggio superiore deve notificare il ricorso, a pena di decadenza, anche ad almeno uno dei soggetti che, per effetto dell’eventuale accoglimento, verrebbe sopravanzato. Costoro sono controinteressati in senso tecnico, perché direttamente e immediatamente lesi dall’accoglimento del ricorso. La violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. determina l’inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione nel merito non sana il vizio e non giustifica la compensazione delle spese, quando la parte resistente si opponga espressamente alla compensazione stessa.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda di contributo ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1979 dell’11 novembre 2019, per un progetto di allestimento di locali destinati ad agriturismo e di ristrutturazione di un fabbricato. Riteneva che la propria istanza dovesse totalizzare 53 punti; la Regione ne ha attribuiti 51, escludendo il punteggio di 2 collegato all’avvio di nuove attività ricreative, sportive, didattiche e culturali.
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del punteggio deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per incongrua motivazione. Si è costituita la Regione, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e, nel merito, l’infondatezza. All’udienza pubblica il difensore del ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, chiedendo la compensazione delle spese; la Regione si è opposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e su questa base definisce il ricorso con pronuncia di improcedibilità. Ritiene tuttavia di dover esaminare l’eccezione della Regione, che merita positivo apprezzamento, ai fini del regolamento delle spese.
La procedura prevedeva la formazione di una graduatoria con i punteggi attribuiti ai concorrenti, utilizzata per l’assegnazione dei contributi nei limiti delle risorse stanziate e secondo l’ordine di collocazione. In concreto i concorrenti collocati in posizione utile sono risultati quarantuno, mentre il ricorrente si è classificato ottantesimo.
Poiché si tratta di una graduatoria a scorrimento, l’attribuzione dei due punti contestati avrebbe collocato il ricorrente al settantunesimo posto. Da ciò deriva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei concorrenti compresi tra il settantunesimo e il settantanovesimo posto, i quali sarebbero stati direttamente ed immediatamente lesi dal sopravanzamento.
Il Collegio richiama l’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, che impone la notificazione del ricorso, a pena di decadenza, oltre che all’Amministrazione, ad almeno uno dei controinteressati. Sul punto richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 5362/2015. Nel caso di specie la notificazione è mancata, donde l’inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese, la sopravvenuta carenza di interesse non ne consente la compensazione, stante l’espressa opposizione fatta constare a verbale dalla Regione. Il Collegio applica quindi l’ordinaria regola della soccombenza e liquida in favore dell’Amministrazione la somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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