Revoca del nulla osta stagionale e tutela dell’affidamento del lavoratore estraneo (TAR Veneto n. 1864 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro stagionale, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022 per il sopravvenuto accertamento di un elemento ostativo imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non costituisce atto vincolato nei confronti del lavoratore che sia del tutto estraneo alla causa ostativa e versi in buona fede. Nei confronti del datore di lavoro la revoca assume natura di revoca sanzionatoria e di atto dovuto; nei confronti del lavoratore beneficiario del nulla osta essa assume invece i connotati del provvedimento discrezionale, dovendo l’Amministrazione comunicargli l’avvio del procedimento, valutare l’affidamento e la buona fede e attivare il soccorso istruttorio in caso di documentazione irregolare. L’interpretazione adeguatrice dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 22 e 24, d.lgs. n. 286 del 1998, è imposta dal principio di uguaglianza e dal divieto di responsabilità per fatto altrui priva di addebito a titolo di dolo o colpa.
Il Fatto
Un’azienda agricola, nell’ambito delle quote del c.d. decreto flussi 2023, chiedeva il rilascio di nulla osta per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, tra cui la ricorrente. Il 3 febbraio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia rilasciava il nulla osta; la lavoratrice otteneva il visto di ingresso, entrava in Italia e iniziava a lavorare alle dipendenze dell’azienda.
Con nota del 23 luglio 2024 lo Sportello Unico comunicava l’avvio del procedimento di revoca, rilevando che l’asseverazione risultava irregolare, e con provvedimento del 5 agosto 2024 disponeva la revoca. La lavoratrice impugnava il provvedimento, deducendo il valore meramente ricognitivo dell’asseverazione, la mancata considerazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione o di subentro di un nuovo datore di lavoro e la propria buona fede. Il TAR accoglieva la domanda cautelare con ordinanza di sospensione ai fini del riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022 consente il rilascio del nulla osta anche in assenza di acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, prevedendo che al loro sopravvenuto accertamento «consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso». Da ciò si desume che lo Sportello Unico può controllare la regolarità della documentazione anche dopo il rilascio, con possibilità di revoca.
La revoca, tuttavia, incide anche sulla sfera giuridica del lavoratore. Occorre perciò distinguere la posizione del datore di lavoro da quella del lavoratore. Per il primo la revoca per causa ostativa è atto di ritiro ascrivibile alla decadenza, revoca sanzionatoria di natura vincolata, poiché le cause ostative rientrano nella sua sfera di controllo, come nel caso dell’asseverazione redatta da un professionista da lui incaricato. Per il lavoratore totalmente estraneo alle cause ostative, che ha fatto affidamento in buona fede sulla validità del titolo, non opera un analogo automatismo.
Richiamata la propria giurisprudenza (TAR Veneto n. 165/2026, n. 1095/2026, n. 1658/2026), il Tribunale afferma che il principio vale anche per il lavoro stagionale. La revoca non può qualificarsi come sanzionatoria verso il lavoratore estraneo: diversamente si configurerebbe una responsabilità per fatto altrui in contrasto con il principio che richiede un addebito a titolo di dolo o colpa. L’interpretazione adeguatrice è imposta dall’art. 3 Cost. e non travalica la lettera della norma, poiché la locuzione «consegue la revoca» ammette la lettura dell’esercizio del potere di revoca, non dell’automatismo.
Ne deriva che l’Amministrazione deve comunicare al lavoratore l’avvio del procedimento, valutare gli elementi sulla sua estraneità e sull’affidamento, secondo i principi di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990. Nel caso concreto l’asseverazione, formata da un professionista su dati del datore di lavoro, era irregolare ma non mancante; lo Sportello Unico avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990. È fondato quindi il motivo sulla mancata valutazione della buona fede.
È invece infondata la censura sul permesso per attesa occupazione: l’istituto ha carattere eccezionale e presuppone l’instaurazione regolare del rapporto e la sua successiva cessazione (Cons. Stato n. 4839/2025; TAR Veneto n. 2092/2025). Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e riesame in sede di riedizione del potere; spese compensate.
Nota della Redazione
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