Opere di perequazione in atto unilaterale d’obbligo: autonomia e debenza del controvalore (TAR Lombardia n. 731 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli impegni assunti dal lottizzante con un atto unilaterale d’obbligo autonomo rispetto alla convenzione urbanistica hanno propria fonte e propria efficacia temporale. Essi non seguono automaticamente le sorti della convenzione, né beneficiano delle proroghe, negoziali o legali, che riguardino la sola convenzione. L’obbligazione di realizzare opere pubbliche di perequazione per un valore economico determinato costituisce un’unica obbligazione con prestazioni alternative e facoltative: alla mancata esecuzione delle opere residua la debenza del controvalore monetario. L’amministrazione può quindi recuperare coattivamente la somma tramite l’ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, con decorrenza degli interessi corrispettivi dalle scadenze fissate nell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente acquista nel 2021 un compendio immobiliare ricompreso nel perimetro di un piano di lottizzazione residenziale, subentrando alla dante causa, originaria lottizzante e firmataria della convenzione urbanistica e degli atti unilaterali d’obbligo.
Nel 2010 la dante causa si era impegnata, con atto unilaterale, a realizzare opere pubbliche di perequazione per 400.000 euro, in quattro tranche. Nel 2018, su richiesta dei lottizzanti, il Comune proroga la convenzione, riduce l’onere a 300.000 euro e richiede un nuovo atto unilaterale, sottoscritto il 6.04.2018, che fissa il residuo in 160.000 euro in due tranche, con scadenze al 31.10.2018 e al 30.04.2019. Le opere restano ineseguite e la fideiussione non è escutibile per il fallimento del garante. Il Comune emette così l’ingiunzione di pagamento di 204.200 euro. La società ricorre articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione sul quarto motivo, limitatamente alla determinazione dell’Iva: la censura investe una pretesa impositiva di natura sostanziale e appartiene al giudice tributario ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. La causa potrà essere riassunta nei termini dell’art. 11 c.p.a..
Nel merito, il primo motivo è infondato. Non è contestata la titolarità delle obbligazioni in capo alla ricorrente per effetto dell’acquisto. La Corte valorizza l’autonomia degli impegni assunti nel 2018 rispetto alla convenzione: le scadenze in essi previste non seguono le sorti dell’atto convenzionale. Le proroghe, negoziali o legali, non si estendono automaticamente agli atti unilaterali d’obbligo, anche per la natura eccezionale del regime di proroga. Le opere di perequazione, pur collegate alla trasformazione urbanistica, costituiscono un maggior onere liberamente assunto dal privato: richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3127 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 6339 del 2018, il Collegio esclude che l’obbligo di contribuzione sia indissolubilmente legato all’esercizio dello ius aedificandi quando l’impegno è contrattualmente assunto. Scaduti i termini, la prestazione è esigibile.
Il secondo motivo è respinto. La riduzione del 2018 presupponeva il parziale inadempimento del 2010, sicché non vi è alcuna contestazione tardiva né lesione dell’affidamento. L’amministrazione ha più volte sollecitato l’adempimento e ha tentato l’escussione della garanzia. Quanto alla mancanza dell’accordo preliminare sulle opere, la ricorrente non si è attivata, mentre il Comune ha trasmesso il progetto e richiesto i lavori prima della scadenza.
Il terzo motivo è infondato. L’obbligazione non ha a oggetto opere individuate a priori, ma la realizzazione di interventi per un valore economico determinato. Richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 6584 del 2021, il Collegio qualifica il rapporto come obbligazione unica con prestazioni alternative e facoltative: alla mancata esecuzione delle opere residua il versamento del controvalore. Il quarto motivo, nella parte residua, è infondato: gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. decorrono dalle scadenze dell’atto, senza necessità di costituzione in mora.
Nota della Redazione
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