Revoca del nulla osta e subentro del nuovo datore di lavoro (TAR Campania n. 1350 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno dello straniero per lavoro subordinato, la revoca del nulla osta intervenuta dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso e la sopravvenuta assunzione del lavoratore da parte di altro datore di lavoro configurano una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela quando il lavoratore sia in buona fede. L’amministrazione non può ignorare le sopravvenienze e addossare al lavoratore incolpevole le conseguenze delle condotte del datore di lavoro originario. Il diniego che non consideri tali elementi viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, oltre al legittimo affidamento consolidatosi. L’atto così adottato è irragionevole e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, entrava in Italia il 30 giugno 2023 in forza di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 1° maggio 2023 e del relativo visto di ingresso. Giunto sul territorio nazionale, constatava l’irreperibilità del datore di lavoro promittente, che non si presentava in Prefettura per gli adempimenti di rito.

Da tale omissione scaturiva, il 12 marzo 2025, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, poi disposta il 2 maggio 2025. Nel frattempo, il 27 maggio 2025, veniva comunicato tramite UniLav l’avvio di un nuovo rapporto di lavoro, comprovato da contratto e busta paga. Il ricorrente chiedeva quindi la revoca in autotutela e il subentro del nuovo datore di lavoro; la Prefettura negava il subentro il 19 giugno 2025 e, sul riesame, con diniego del 6 agosto 2025. Il ricorrente impugnava tutti i provvedimenti davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, richiamando la giurisprudenza della stessa Sezione formatasi anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in tema di valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione.

Il principio affermato è che, in caso di buona fede del cittadino straniero il cui nulla osta sia stato revocato dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso, e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, si determina una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore che merita tutela, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Il collegio richiama in proposito TAR Campania n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025, oltre a Cons. Stato n. 1977 del 2025.

Nel caso concreto non emerge alcuna prova della mala fede del ricorrente, neppure in relazione al contestato documento di riconoscimento, che riguarda il datore di lavoro originario richiedente il nulla osta. La mancata considerazione degli elementi offerti dal lavoratore — assunzione da parte di altro datore comprovata da dichiarazione UniLav, contratto e buste paga — risulta irragionevole e in contrasto con i principi di buona fede e proporzionalità.

L’approccio seguito dalla Prefettura si traduce in una misura sproporzionata, che finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un’integrazione già positivamente avviata. Ciò contrasta con i principi di buon andamento e con la stessa ratio della normativa sui flussi, volta a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale favorendo l’incontro tra domanda e offerta in un quadro di legalità.

I provvedimenti impugnati sono pertanto annullati. Le peculiari connotazioni della controversia inducono il collegio a compensare le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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