Revoca nulla osta volo diporto per sicurezza e incolumità pubblica (TAR Marche n. 635 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al conseguimento dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, previsto dall’art. 14 d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito ove la motivazione si fondi su circostanze di fatto concrete e non contestate. Ai fini della tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica rilevano anche condotte episodiche, purché sintomatiche del venir meno dei requisiti di affidabilità del soggetto. La valutazione di legittimità va operata con riferimento al momento di emanazione del provvedimento, non a fatti sopravvenuti. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando ricorrono le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Questore il nulla osta necessario per conseguire l’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, indispensabile per il pilotaggio di ultraleggeri. A seguito di una segnalazione dei Carabinieri, il Questore ha revocato il provvedimento, rilevando controindicazioni per la sicurezza e l’incolumità pubblica e il venir meno dei requisiti di affidabilità. La segnalazione riguardava un episodio in cui il ricorrente aveva manifestato propositi suicidari in presenza dei militari, inviando alla compagna una fotografia con un cappio al collo.
Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, depositando certificazioni psichiatriche di parte e ottenendo un’audizione. Il ricorso è stato rigettato. Ha quindi impugnato davanti al TAR sia l’atto del Questore sia la decisione prefettizia, deducendo l’assenza di problematiche depressive, la carenza di prova della pericolosità sociale, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto stralciato la memoria di replica depositata dal ricorrente, non essendovi alcun atto delle controparti cui replicare. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo specificamente diretto avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto volto nella sostanza a integrare i motivi già proposti in sede amministrativa e non attinente a vizi autonomi del procedimento gerarchico, richiamando sul punto il TAR Trentino-Alto Adige, sede di Trento, n. 12 febbraio 2024 e il TAR Lombardia, Brescia, n. 47 del 2024.
Nel merito, i primi tre motivi sono stati trattati congiuntamente e rigettati. Il Collegio ha precisato che la propria valutazione attiene alla legittimità del provvedimento al momento della sua emanazione. Sono risultate incontestate la telefonata alla sala operativa, la fotografia con il cappio inviata alla compagna, il suicidio del figlio avvenuto circa sette mesi prima con le stesse modalità nei pressi del luogo segnalato, la condizione depressiva riferita dalla compagna e il rifiuto di terapie, nonché le dichiarazioni rese dal ricorrente una volta giunto sul posto.
Tali circostanze sono state ritenute dal Collegio più che sufficienti a sostenere la motivazione e la ragionevolezza dell’atto gravato. L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel rilasciare o negare il nulla osta non è stata quindi esercitata in modo criticabile. Il carattere episodico della condotta non esclude, di per sé, il venir meno dei requisiti di affidabilità.
Anche il quarto motivo è stato disatteso. I Carabinieri hanno informato la Questura il 12 giugno e questa ha emanato l’atto già il giorno successivo: tale sequenza costituisce prova dell’urgenza di provvedere a fronte della gravità dei fatti e della delicatezza della situazione. Sussistevano pertanto le esigenze di celerità previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990, senza alcuna violazione della norma.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite per la sussistenza di motivi sufficienti.
Nota della Redazione
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