La natura di ordinanza prevale sul principio dell’apparenza in caso di contraddizione formale (Cass. civ. Sez. 1 n. 13019 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la distinzione tra sentenza non definitiva e ordinanza endoprocessuale va operata secondo il criterio formale, facendo leva sull’espressa qualificazione del provvedimento da parte del giudice. Ove il provvedimento presenti elementi contraddittori, essendo qualificato come ordinanza ma contenente statuizioni di natura decisoria, prevale il principio dell’apparenza, a tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Ne consegue che non si forma alcun giudicato interno sulle questioni trattate, non essendo necessaria né la riserva di impugnazione né l’appello immediato. Il provvedimento che decida questioni pregiudiziali o preliminari senza definire il giudizio, qualificato come ordinanza, rimane revocabile e modificabile dal giudice della decisione finale.
Il Fatto
Il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, incorporante il Consorzio Obbligatorio Intercomunale A.C.S.A. CE/3, conveniva in giudizio il Comune di Marcianise per ottenere il pagamento del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, svolto in esecuzione di una delibera di affidamento del 1998 e successive proroghe. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 2/3/2010, decideva alcune questioni pregiudiziali e preliminari, affermando la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimità dell’affidamento senza forma scritta, disponendo poi una CTU per la quantificazione del credito. Con successiva sentenza del 2014, il tribunale rigettava la domanda del Consorzio, ritenendo necessaria la forma scritta del contratto, nonostante la decisione assunta nel 2010.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2020, rigettava l’appello del Consorzio, osservando che le ordinanze emesse in corso di causa possono essere sempre revocate e sostituite dalla sentenza finale. Il Consorzio proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 279 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che sulla questione della non necessità del contratto scritto si fosse formato un giudicato interno.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina preliminarmente la questione della natura del provvedimento emesso nel 2010. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte rileva l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali. Un primo indirizzo, di tipo sostanziale, ritiene che sia decisivo il contenuto del provvedimento, attribuendo natura di sentenza non definitiva a quei provvedimenti che, pur formalmente qualificati come ordinanze, abbiano deciso questioni di cui all’art. 279 c.p.c., come la giurisdizione o le questioni preliminari di merito.
La Corte ritiene tuttavia preferibile il diverso orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, che privilegia il criterio formale rispetto a quello sostanziale. Secondo tale indirizzo, deve assumere rilevanza l’espressa qualificazione del provvedimento come definitivo o non definitivo da parte del giudice, valorizzando il principio dell’apparenza e l’esigenza di certezza e affidamento della parte nella scelta del mezzo di impugnazione. Solo in caso di espressa qualificazione come sentenza non definitiva è consentita la riserva di appello; in caso contrario è necessaria l’impugnazione immediata.
Nel caso di specie, il provvedimento del 2010 presentava elementi contraddittori: l’intestazione «In Nome del Popolo Italiano» e la decisione di questioni pregiudiziali deponevano per la natura di sentenza, mentre la qualificazione formale come «Ordinanza», la rimessione del giudizio sul ruolo e la disposizione della CTU deponevano per la natura ordinatoria. Stante tale stridente contraddizione, la Corte ritiene che non possa che prevalere, a tutela del diritto di difesa, il principio dell’apparenza, reputando la natura di ordinanza del provvedimento e non essendo necessaria la riserva di impugnazione o l’appello immediato. Il primo motivo è pertanto infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene fondato, rilevando l’esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le parti a seguito dell’ordinanza n. 4852 del 2019. In quella sede, questa Corte aveva rigettato il ricorso del Comune di Caserta contro il Consorzio, affermando il diritto di quest’ultimo di far valere il proprio credito. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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