Revoca parità scolastica e sopravvenuta rinuncia: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Campania n. 4199 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il principio della domanda impone di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravvenga la carenza di interesse alla sua coltivazione. Tale evenienza si verifica quando la parte ricorrente rinunci alla parità scolastica con effetto dall’anno scolastico successivo e l’amministrazione ne prenda atto, rendendo non più attuale l’interesse all’annullamento del provvedimento di revoca. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia priva di utilità la pronuncia di merito. In tal caso le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della complessiva fattispecie.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di un istituto scolastico, ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, la revoca dello status di scuola paritaria per tre indirizzi di studio. La revoca è stata adottata all’esito di attività ispettiva, conclusa con relazione e contestazioni sulla regolarità dell’attività didattica, e preceduta da preavviso e osservazioni endoprocedimentali.

Nel giudizio cautelare il TAR aveva rigettato l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris, emergendo dalla motivazione del provvedimento carenze relative, tra l’altro, alla didattica, all’orario, al numero di ore contrattualizzate dei docenti e alla documentazione degli esami di idoneità. In appello il Consiglio di Stato aveva invitato l’istituto a completare il processo di riorganizzazione e l’amministrazione a rivalutarne l’esito, con effetto dell’eventuale conferma dall’anno scolastico 2025/2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, all’esito della fase cautelare, il processo di riorganizzazione sollecitato in sede di appello non è stato concluso e che l’amministrazione non si è rideterminata. Il Ministero, in data 19 febbraio 2025, ha invece invocato la sopravvenuta carenza di interesse, depositando la comunicazione con cui l’istituto ha rinunciato alla parità scolastica con la chiusura dell’anno 2024/2025, con efficacia dall’anno successivo.

La parte ricorrente, all’udienza pubblica, ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della rinuncia alla parità per l’anno scolastico 2025/2026. Il Tribunale fonda la decisione sul principio della domanda che regola il processo amministrativo e sull’evoluzione della vicenda, oltre che sulla presa d’atto del Ministero in relazione all’atto di rinuncia.

Su queste basi il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso. Quanto alle spese, le compensa in ragione della peculiarità della complessiva fattispecie ricostruita in motivazione.

La sentenza ordina infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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