Il diniego all’ingresso dei terapisti ABA non può subordinarsi alla sentenza definitiva (TAR Campania n. 4197 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento del dirigente scolastico che subordina l’ingresso in ambito scolastico dei terapisti ABA all’esibizione della sentenza definitiva del giudizio instaurato per l’erogazione dell’assistenza terapeutica, quando tale statuizione trascuri i provvedimenti di tutela interinale già intervenuti e non impugnati. La pubblica amministrazione è tenuta all’obbligo conformativo ai provvedimenti giurisdizionali, sicché il diniego privo di autonome ragioni organizzative si configura come pretestuosamente preclusivo all’attuazione del piano terapeutico ripristinato in via cautelare. Il giudice amministrativo annulla l’atto e fa salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione scolastica, anche in relazione all’esito del giudizio presupposto.

Il Fatto

I genitori di una minore con handicap ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 impugnavano due provvedimenti del dirigente scolastico del 25 settembre 2024, con cui l’istituto negava l’ingresso ai terapisti ABA. Il diniego era fondato sull’assenza di una sentenza definitiva nel separato contenzioso pendente davanti al TAR Campania per l’erogazione dell’assistenza terapeutica da parte dell’azienda sanitaria.

I ricorrenti lamentavano la violazione di legge e l’eccesso di potere, rilevando che i provvedimenti non tenevano conto delle misure cautelari già adottate nel giudizio presupposto. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con decreto presidenziale e, poi, con ordinanza di conferma, fissando l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione, pacifica e documentata in atti, che i provvedimenti gravati pretendevano espressamente la copia della sentenza definitiva quale condizione per l’ingresso della terapista a scuola. Tale impostazione non considerava le statuizioni dell’ordinanza n. 1876 del 25 ottobre 2023, resa nel giudizio presupposto e non impugnata, con cui era stato disposto il ripristino del trattamento ABA nella misura oraria stimata dall’azienda sanitaria.

Il Tribunale richiama la parte motiva di quel provvedimento cautelare, ove si era ritenuto necessario assicurare continuità al trattamento onde evitare un aggravamento irreversibile delle condizioni di salute della minore. Su questa base, la richiesta di esibizione di una pronuncia definitiva relativa a un giudizio ancora pendente risultava priva di adeguata giustificazione.

Il Collegio rileva inoltre che il diniego non era sorretto da altre valide motivazioni, di natura organizzativa o di diverso genere. Esso si presentava perciò, di fatto, come pretestuosamente preclusivo all’ingresso del terapista e all’attuazione del piano terapeutico, pur ripristinato in sede giurisdizionale in via interinale.

Il diniego, conclude il Tribunale, è adottato in violazione dell’obbligo conformativo ai provvedimenti giurisdizionali che grava in via generale sulla pubblica amministrazione. Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza delle ulteriori valutazioni dell’amministrazione scolastica, tenuto conto dell’esito del giudizio presupposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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