Autotutela edilizia dopo vent’anni: la vicinitas non basta (TAR Lombardia n. 3493 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera qualità di proprietario confinante (vicinitas) non è sufficiente a fondare l’interesse all’impugnazione di titoli edilizi o di provvedimenti con cui l’amministrazione abbia escluso l’esercizio dei poteri repressivi o di autotutela. L’interesse ad agire non coincide con il generico interesse al ripristino della legalità urbanistica, ma richiede la dimostrazione di un pregiudizio specifico, concreto e attuale e dell’utilità conseguibile con l’annullamento. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, avendo natura di atto meramente preparatorio e non lesivo, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione del provvedimento conclusivo. La mancata notifica di quest’ultimo, in difetto di prova di conoscenza effettiva, mantiene tempestivo il ricorso. L’esercizio del potere di autotutela è espressione di valutazione ampiamente discrezionale: a distanza di oltre vent’anni dal rilascio del titolo, il consolidamento dell’affidamento dei proprietari prevale, salva la prova di una falsa rappresentazione dolosa.
Il Fatto
La proprietaria di un appartamento in un condominio di Legnano presentava un esposto al Comune, sostenendo che parte del fabbricato e delle recinzioni fossero stati realizzati sconfinando su terreni di una società confinante. Un rilievo tecnico commissionato dalla ricorrente confermava l’esistenza dello sconfinamento e delle difformità. L’amministrazione, pur prendendo atto delle irregolarità, concludeva i procedimenti senza disporre il ripristino dei luoghi né l’annullamento del titolo edilizio originario, risalente al 2001, ritenendo decorso il termine di legge e consolidato l’affidamento dei privati.
La società proprietaria dei terreni ha impugnato i provvedimenti comunali, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’obbligo di annullamento in autotutela del titolo edilizio per falsa rappresentazione dei fatti. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, pur notificata alla ricorrente, non è atto idoneo a far decorrere il termine di impugnazione, essendo atto meramente preparatorio e privo di efficacia lesiva immediata. Il provvedimento conclusivo del 21 marzo 2022 non è stato notificato alla società, e in difetto di prova di una conoscenza effettiva e completa in data anteriore, il ricorso notificato il 30 maggio 2022 è tempestivo.
La carenza di interesse determina invece l’inammissibilità del ricorso. La qualità di proprietaria confinante non è sufficiente a fondare l’interesse all’impugnazione, non essendo dimostrato alcun pregiudizio specifico e concreto dall’atto impugnato né l’utilità pratica dell’annullamento. La società non ha fornito elementi idonei a provare quale vantaggio concreto avrebbe ottenuto dalla rimozione del titolo, considerato anche che ha successivamente ottenuto un piano attuativo e un permesso di costruire che recepiscono la situazione esistente.
Nel merito, la censura sulla violazione delle garanzie partecipative è infondata: dalla documentazione risulta regolarmente trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento alla PEC della società. La posizione del proprietario confinante è diversa da quella del destinatario diretto del potere, sicché gli eventuali riflessi pregiudizievoli assumono carattere mediato e indiretto, non imponendo uno specifico obbligo di coinvolgimento procedimentale.
Quanto all’autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, l’esercizio del potere è ampiamente discrezionale e presuppone un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, da comparare con gli interessi dei privati. Il titolo edilizio risale al 2001 e gli interventi risultano realizzati da oltre vent’anni: appare ragionevole la valutazione del Comune sul consolidamento dell’affidamento dei proprietari delle unità immobiliari e sulle rilevanti conseguenze demolitorie. La ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di dichiarazioni false o consapevoli alterazioni imputabili al richiedente il titolo.
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Nota della Redazione
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