Cessazione materia contendere e compensazione spese per annullamento in autotutela (Cass. civ. Sez. 2 n. 24677 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, successiva alla notificazione del ricorso per cassazione, può essere comprovata mediante il deposito di documenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., qualora gli stessi siano relativi all’ammissibilità del ricorso. L’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione impugnata determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto. Alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione; in tal caso, la compensazione delle spese può essere disposta per gravi ed eccezionali ragioni, tra cui la novità della questione e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il Fatto
Con ordinanza-ingiunzione del 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava al ricorrente la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, convertito con l. n. 189/2012, irrogando la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 ex art. 1, comma 923, l. n. 208/2015. Il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bari, che la rigettava; la Corte d’appello di Bari confermava la decisione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente invocava la pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e della relativa sanzione. L’Amministrazione, a sua volta, depositava il provvedimento con cui l’Ufficio dei Monopoli aveva annullato in autotutela l’ordinanza-ingiunzione, disponendo lo sgravio totale del ruolo.
La Corte ha ritenuto rituale e ammissibile la documentazione prodotta, richiamando il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno l’interesse all’impugnazione successivamente alla sua notificazione, è consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c. il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso.
La Corte ha quindi preso atto della cessazione della materia del contendere, rilevando che l’interesse ad agire deve sussistere anche al momento della decisione. L’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese, la Corte ha escluso l’applicazione automatica della regola della soccombenza virtuale, non essendo l’annullamento conseguito ad una manifesta illegittimità del provvedimento sin dalla sua emanazione. Ha invece disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, ravvisando le gravi ed eccezionali ragioni nella novità della questione e nella sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, intervenuta solo nel luglio 2025. Ha infine escluso il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendo la decisione equiparabile al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Nota della Redazione
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