Revoca permesso lungo periodo per assenza oltre dodici mesi (TAR Campania n. 3774 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando l’amministrazione accerta l’assenza dello straniero dal territorio nazionale per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi. Accertata tale assenza, l’onere di dimostrare la presenza nel territorio dell’Unione europea incombe sullo straniero interessato. Il potere di revoca è tendenzialmente vincolato, con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta ad adempimenti istruttori ulteriori rispetto all’accertamento dei presupposti. La comunicazione di avvio del procedimento, se regolarmente notificata, soddisfa il contraddittorio procedimentale anche quando l’interessato non eserciti il diritto di accesso né produca memorie difensive.

Il Fatto

Il ricorrente, giunto in Italia per motivi lavorativi circa venti anni prima, aveva ottenuto dapprima il nulla osta al ricongiungimento familiare e, in data 06.05.2010, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-CE di durata illimitata. Nel luglio 2019 si era trasferito con il nucleo familiare a Capua. La Questura di Caserta aveva adottato la revoca di quel titolo, notificata il 02.11.2021.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, per non essersi mai allontanato dal territorio nazionale per dodici mesi consecutivi, e la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltre al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 137/2022. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dall’accertamento in fatto posto a fondamento del provvedimento. L’assenza del ricorrente dal territorio nazionale dall’11.09.2016 all’11.05.2019 è stata constatata dal personale della Polizia di Frontiera di Fiumicino e comunicata con nota prot. n. 0025303 del 27.05.2019. Il dato supera la soglia dei dodici mesi consecutivi e integra il presupposto della revoca.

La prima censura è quindi infondata. Il TAR richiama il principio affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 1080/2025, secondo cui l’onere della prova sulla presenza nel territorio dell’Unione incombe sullo straniero interessato, una volta che l’amministrazione abbia accertato l’assenza per il periodo prescritto. Le allegazioni del ricorrente su soggiorni brevi all’estero per esigenze mediche delle figlie non valgono a superare l’accertamento dell’amministrazione.

Anche la doglianza sulla violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 è infondata. La Questura, in data 18.05.2021, ha notificato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento concernente la revoca del permesso, documento depositato in giudizio. Il ricorrente è stato pertanto posto in condizione di interloquire e di conoscere le ragioni del provvedimento. Nonostante la notifica, non ha esercitato il diritto di accesso né ha prodotto memorie utili al riesame, e non ha provato che l’assenza dal territorio dipendesse da forza maggiore.

Le censure di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione seguono la medesima sorte. Il provvedimento è adeguatamente motivato e, a fronte di un potere tendenzialmente vincolato, l’amministrazione non era tenuta ad adempimenti ulteriori. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese processuali in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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