Risarcimento per illegittima gara liquidato equitativamente sull’utile del vincitore (TAR Lazio n. 256 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della stazione appaltante per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, una volta accertata con sentenza passata in giudicato l’illegittimità degli atti di gara, sussiste la responsabilità risarcitoria dell’ente, non rilevando l’elemento soggettivo della colpevolezza, in virtù del principio di equivalenza tra regole di validità e regole di responsabilità. Il danno da perdita di chance va liquidato in via equitativa, in mancanza di elementi di valutazione offerti dai ricorrenti, parametrando l’utile a quello documentato dal concorrente risultato vincitore della successiva gara, stante la sostanziale identità di situazioni, con riduzione prudenziale in assenza di documentazione della capacità reddituale dei richiedenti. Resta fermo il nesso di causalità materiale tra condotta lesiva e danno evento.
Il Fatto
Due concorrenti, una società cooperativa e una ditta individuale, avevano partecipato alla procedura indetta dal Comune di Ponza per l’assegnazione delle autorizzazioni al noleggio di attrezzature balneari per il triennio 2019/2021. Si erano classificati rispettivamente al quarto e al sesto posto della graduatoria. Con sentenza n. 749 del 2019 il TAR Lazio aveva annullato gli atti di gara e la decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato n. 6851 del 2020. Per effetto delle ordinanze cautelari succedutesi, i ricorrenti non avevano mai ottenuto l’assegnazione delle autorizzazioni né potuto esercitare l’attività.
Hanno quindi agito per l’accertamento della responsabilità del Comune per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e per la condanna al risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in subordine, hanno chiesto l’ordine di pagamento di una somma ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il Comune si è costituito senza svolgere difese articolate nel testo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso richiamando la sentenza n. 83 del 2.2.2024, con cui la stessa Sezione aveva deciso l’analoga domanda proposta dal concorrente classificatosi al quinto posto nella medesima graduatoria.
Quanto alla condotta pregiudizievole nella sua componente oggettiva, il giudice ritiene che alcun dubbio possa nutrirsi circa la sussistenza della stessa, alla luce di quanto accertato nelle sentenze passate in giudicato. Parimenti indiscutibile risulta il nesso di causalità materiale tra condotta lesiva e danno evento, inteso come lesione di una situazione giuridica rilevante.
Sul piano soggettivo, il Tribunale applica il principio di equivalenza tra regole di validità e regole di responsabilità: per ritenere sussistente la responsabilità della stazione appaltante non rileva l’elemento soggettivo della colpevolezza, nelle forme del dolo o della colpa, essendo sufficiente la violazione di regole di validità.
Con riguardo al quantum, il Collegio liquida equitativamente una somma commisurata all’utile percepito e documentato dal concorrente risultato vincitore della successiva gara nell’anno 2022, stante la sostanziale identità di situazioni e considerato che i ricorrenti avevano presentato offerte economiche analoghe nella gara annullata. La somma di euro 108.891,00 riconosciuta in favore dell’altro concorrente è stata così ridotta a euro 100.000,00, in ragione di una valutazione prudenziale della capacità reddituale dei ricorrenti, non sostenuta da documentazione alcuna.
Il risarcimento è stato liquidato in complessivi euro 100.000,00 a favore di ciascuna parte ricorrente, con condanna alle spese di lite. Il ricorso risulta pertanto accolto nei sensi e nei limiti della motivazione.
Nota della Redazione
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