Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1364 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta docente è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale conformazione al giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la Carta docente per quattro anni scolastici, per un importo di 500,00 euro annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. Il titolo ha inoltre liquidato le spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L’amministrazione ha corrisposto gli importi per le spese legali, ma non ha attribuito il beneficio economico. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza, il pagamento di interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la fonda su tre riscontri documentali. La sentenza ottemperanda è stata notificata all’amministrazione presso la sede; è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997; la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Su questa base il ricorso è dichiarato ammissibile. Il thema decidendum si sposta quindi sull’effettività dell’esecuzione: il Ministero ha adempiuto solo parzialmente, avendo corrisposto le spese legali ma non il capitale riconosciuto dal giudice del lavoro.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero, ove nelle more non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Il richiamo è alla sentenza del giudice del lavoro n. 388/2024.
Il Collegio non si limita all’ordine di conformazione. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La soluzione assicura l’effettività della tutela contro il rischio di un nuovo stallo esecutivo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Il Ministero è condannato al pagamento di 800,00 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituitosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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