Compensazione prezzi materiali: no interessi moratori e rivalutazione (TAR Sicilia n. 3323 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione prevista dall’art. 1-septies d.l. n. 73/2021 per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione ha carattere straordinario e derogatorio e va interpretata restrittivamente. Essa non costituisce revisione contrattuale dei prezzi, ma una forma di indennizzo a fronte della maggiore onerosità dell’esecuzione. Il credito dell’appaltatore diviene certo, liquido ed esigibile solo con l’adozione del provvedimento che riconosce la compensazione e ne determina l’importo. Ne deriva l’esclusione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. La domanda risarcitoria per il ritardo procedimentale richiede la prova del danno, non essendo lo stesso in re ipsa.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente, appaltatore di lavori di manutenzione delle opere di sicurezza lungo le strade statali, ha presentato istanze di compensazione ai sensi dell’art. 1-septies d.l. n. 73/2021 per il primo e il secondo semestre 2021. La stazione appaltante ha liquidato gli importi con certificati di pagamento e avvisi emessi solo in momenti successivi, senza riconoscere interessi per ritardato pagamento né rivalutazione monetaria.

Il consorzio ha impugnato tali atti nella parte in cui non riconoscevano gli accessori, chiedendo la condanna della società al pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, degli interessi legali e della rivalutazione. In via ulteriormente subordinata ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del ritardo e il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha reiterato le domande per il secondo semestre.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto. L’art. 1-septies d.l. n. 73/2021 introduce un meccanismo eccezionale, introdotto per fronteggiare gli aumenti dei prezzi nell’anno 2021, che si distingue dalla revisione prezzi disciplinata dall’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, come conferma la deroga espressa a tale disposizione. La compensazione opera per i contratti in corso di esecuzione e per le lavorazioni già contabilizzate, configurandosi come indennizzo della maggiore onerosità subita.

Da qui la conseguenza interpretativa: la norma è derogatoria ed eccezionale e non ammette estensioni analogiche. Il richiamo alla sentenza Cons. Stato, Sez. V, n. 6867 del 2022 è ritenuto non conferente, poiché quel caso riguardava una ordinaria procedura di revisione prezzi, assistita da decreti ministeriali e circolari che scandivano i tempi e richiamavano espressamente gli interessi per ritardato pagamento. La disciplina in esame, invece, non prevede interessi moratori né termini di pagamento cui ancorarli.

Il Collegio esclude altresì l’applicazione generalizzata del d.lgs. n. 231/2002. La relativa disciplina concerne i ritardi nel pagamento del prezzo nelle transazioni commerciali, con decorrenza degli interessi dal trentunesimo giorno dal ricevimento della fattura o di richiesta equivalente. Nel caso concreto non viene in rilievo un diritto all’integrazione del corrispettivo entro un termine legale o convenzionale, bensì un potere discrezionale dell’Amministrazione, tenuta a svolgere un’articolata istruttoria per accertare i presupposti e quantificare la compensazione. L’istanza di parte non equivale a fattura, perché non riguarda un credito certo, liquido ed esigibile e richiede la mediazione di un provvedimento amministrativo.

La Corte ricostruisce analiticamente il procedimento, richiamando la circolare ministeriale n. 43362 del 25 novembre 2021: verifica delle quantità da parte del direttore dei lavori, determinazione della maggiore onerosità, convalida dei conteggi, verifica della disponibilità di somme nel quadro economico. Solo all’esito di tale iter e con l’adozione del certificato di pagamento sorge il diritto di credito produttivo di interessi. Per le medesime ragioni cadono la domanda di interessi legali e quella di rivalutazione monetaria, non provato il maggior danno.

Quanto alla domanda risarcitoria, il pregiudizio non è in re ipsa: grava sul danneggiato l’onere di allegare e provare il danno concreto secondo gli artt. 2043 e 2697 c.c., ad esempio la necessità di ricorrere al credito bancario o la perdita di investimenti remunerativi. Manca inoltre l’elemento soggettivo, poiché il ritardo è ricondotto alla risoluzione del contratto e alla tardiva sottoscrizione dello stato finale da parte dell’appaltatore, che hanno reso necessaria la previa verifica dei lavori. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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