Revoca permesso soggiorno per condanna stupefacenti atto vincolato (TAR Sicilia n. 3472 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna, anche non definitiva, del cittadino extracomunitario per qualsiasi reato in materia di stupefacenti, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno costituisce atto vincolato. L’Amministrazione non deve svolgere alcuna ulteriore valutazione in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato né al suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano. La condanna è elemento necessario e sufficiente a impedire il rilascio o il rinnovo del titolo, non rilevando la concessione di attenuanti o della sospensione condizionale della pena, né le modalità di esecuzione della stessa. Il vaglio di legittimità del provvedimento va condotto alla luce degli elementi presenti al momento della sua adozione, non potendo assumere rilievo fatti sopravvenuti a distanza di anni.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari, rilasciato nel 2007. Nel febbraio 2017 la Questura gli comunicava un avviso orale, avendo ravvisato indizi che lo collocavano tra i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi. Seguiva, nel maggio 2017, l’avvio del procedimento di revoca e, l’8 giugno 2017, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, notificato soltanto il 5 marzo 2021.
Il provvedimento si fondava su una sentenza di condanna del 2015 per violazione della normativa sugli stupefacenti, su un deferimento all’Autorità giudiziaria del 2012 per tentata introduzione di tabacchi lavorati esteri e sull’insufficienza dei mezzi di sostentamento, desunta da un’attività lavorativa limitata a brevi periodi. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 4 e 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e lamentando che l’Amministrazione avesse fatto discendere in via automatica dalla condanna la revoca, senza bilanciare la condotta penalmente rilevante con l’inserimento sociale e la durata della permanenza in Italia. Contestava, inoltre, la mancanza di attualità del giudizio di pericolosità, essendo il provvedimento notificato a quasi quattro anni dall’emissione. La domanda cautelare era respinta con ordinanza del 25 giugno 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso perché manifestamente infondato, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. Il thema decidendum riguarda la legittimità della revoca fondata sulla pericolosità sociale desunta dalla condanna del 2015, dal deferimento del 2012 e dall’insufficienza del reddito da lavoro.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di condanna per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, la revoca costituisce atto vincolato, non richiedendosi alcuna ulteriore valutazione sulla pericolosità o sull’integrazione sociale (ex multis Cons. Stato Sez. III n. 5948 del 2020; Cons. Stato Sez. III n. 2654 del 2018). Le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative, anche se una sola e qualunque sia la pena detentiva irrogata, non rilevando attenuanti, sospensione condizionale o modalità esecutive.
Nel caso concreto la Questura ha comunque desunto la pericolosità in concreto dai precedenti di polizia, dalla condanna del 2015 e dalla convinzione che il ricorrente traesse almeno in parte sostentamento da attività illecite. Il provvedimento è pertanto immune dai vizi dedotti, in considerazione del grave allarme sociale destato dai reati in materia di stupefacenti e dell’inclinazione a delinquere, non risultando decisivo lo svolgimento di lavori saltuari.
Quanto alla dedotta mancanza di attualità del giudizio di pericolosità, il Collegio osserva che il sindacato di legittimità va condotto alla luce degli elementi presenti illo tempore. Non possono assumere rilievo elementi sopravvenuti a distanza di anni dall’emissione del provvedimento, restando al ricorrente la possibilità di presentare una nuova richiesta di rilascio del permesso. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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