Opposizione di terzo improcedibile se pendente il giudizio di appello (TAR Sicilia n. 3465 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 109, secondo comma, cod. proc. amm., se contro la sentenza di primo grado è proposto appello, il terzo che aveva già introdotto l’opposizione di terzo avanti al giudice che l’ha pronunciata deve far valere la propria domanda intervenendo nel giudizio di appello. In tal caso il giudice di primo grado dichiara l’improcedibilità dell’opposizione, senza che possa essere fissato un termine per l’intervento quando l’opponente vi abbia già provveduto. La regola processuale opera in forza del solo dato cronologico della pendenza del giudizio di appello, restando irrilevante ogni valutazione sul merito dell’opposizione.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno proposto opposizione di terzo avanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, avverso la sentenza della stessa Sezione n. 1602 del 2 maggio 2024, con cui era stato accolto il ricorso n. 113/2023. Quel giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del bando e della lex specialis di una procedura aperta indetta da INVITALIA, in qualità di centrale di committenza, per conto del commissario straordinario unico, per l’affidamento dei lavori di estensione della rete fognaria in diversi Comuni del distretto catanese.
Le amministrazioni statali si sono costituite senza rassegnare conclusioni. L’Assemblea Territoriale Idrica ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, chiedendone in subordine il rigetto nel merito. Le società idriche intimate hanno eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’opposizione. Nelle more, le opponenti sono intervenute ad adiuvandum nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1602/2024, con atto qualificato come valevole anche quale opposizione di terzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella corretta lettura dell’art. 109 cod. proc. amm., che disciplina il rapporto tra l’opposizione di terzo proposta avanti al giudice che ha pronunciato la sentenza e la sopravvenienza del giudizio di appello. La norma prevede che l’opposizione si proponga davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, salvo il caso del secondo comma.
Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’art. 108 cod. proc. amm. intervenendo nel giudizio di appello. La disposizione aggiunge che, se l’opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questi la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l’intervento nel giudizio di appello.
Il Tribunale applica la sequenza normativa al dato cronologico emergente dagli atti. L’opposizione di terzo era già stata proposta quando è stato introdotto il giudizio di appello, notificato in data 26 giugno 2024. Da ciò deriva, per espressa previsione dell’art. 109, secondo comma, cod. proc. amm., la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione.
Il Collegio esclude altresì la necessità di fissare un termine per l’intervento nel giudizio di appello. Le ricorrenti, infatti, sono già intervenute ad adiuvandum in quel giudizio, con atto del 10 luglio 2024, cosicché la finalità della norma risulta già soddisfatta. La decisione resta sul piano processuale e non investe il merito delle censure.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa tra le parti, tenuto conto della natura della pronuncia e della complessità in fatto e in diritto della questione controversa. Il dispositivo dichiara improcedibile l’opposizione, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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