Revoca del porto d’armi e autoresponsabilità nelle dichiarazioni anamnestiche (TAR Abruzzo n. 313 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del decreto di guardia giurata particolare e dell’autorizzazione al porto d’armi, l’Amministrazione non è tenuta ad accertare la verità del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente, per le esigenze di tutela anticipata della sicurezza pubblica, che il fatto emerga come verosimile. Il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi può fondarsi su elementi sintomatici di una condizione di vulnerabilità del soggetto, anche se non direttamente connessi all’uso dell’arma. Il principio di autoresponsabilità rende irrilevante, nel procedimento di revoca, la circostanza che la falsa dichiarazione anamnestica sia stata materialmente redatta dal medico, quando il dichiarante l’abbia sottoscritta assumendosene la responsabilità. La mancanza di un termine di conclusione del procedimento esclude che la tardività della contestazione degli addebiti integri vizio di legittimità del provvedimento di revoca.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto di Teramo ha revocato il decreto di guardia giurata particolare e l’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale. L’Amministrazione ha fondato la revoca su due presupposti: l’omessa dichiarazione, in occasione della domanda di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo, di un pregresso accertamento di inidoneità, e la presenza in servizio in stato di alterazione, accertata sul luogo di lavoro.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 TULPS, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, la contraddittorietà del provvedimento rispetto al giudizio di idoneità temporanea espresso dal Collegio Medico, e la tardività della contestazione degli addebiti. Resiste il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro istruttorio e ritiene che gli elementi raccolti dall’Amministrazione giustifichino il giudizio di inaffidabilità. La circostanza della presenza in servizio in condizioni di vulnerabilità, comunicata dall’istituto di vigilanza alla Questura, è stata valutata con motivazione logica e coerente con la finalità di tutela anticipata della prognosi di un possibile abuso dell’arma.

Il giudizio di idoneità temporanea all’esercizio delle mansioni, successivo ai fatti contestati, non scalfisce la scelta discrezionale dell’Amministrazione. Poiché quel giudizio è temporaneo e riferito alla condizione del momento, esso non è sufficiente a esprimere un giudizio di affidabilità totale per il futuro, in mancanza di certezze sull’assenza di recidive.

Quanto alla dichiarazione di assenza di pregresse condizioni patologiche resa sul certificato anamnestico, il Collegio ritiene che l’assoluzione penale dal reato contestato non priva il fatto della rilevanza riconosciutagli dall’Amministrazione. Il giudizio penale esige la certezza della responsabilità; l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, invece, può fondarsi sulla verosimiglianza del fatto.

Il principio di autoresponsabilità assume rilievo dirimente. La dichiarazione è stata sottoscritta dal ricorrente con specifica assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati forniti al medico. È irrilevante, pertanto, che il certificato sia stato redatto dal sanitario e che l’inesattezza possa ascriversi a un mero errore materiale sfuggito al controllo del dichiarante.

La Corte esclude infine la censura di tardività. La tempestività e l’immediatezza della contestazione sono condizioni di validità del provvedimento disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro, non del procedimento amministrativo di revoca dell’autorizzazione, per il quale non è previsto, a pena di decadenza, un termine di conclusione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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