Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3087 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, determina l’improcedibilità del ricorso per ragioni processuali, precludendo l’esame del merito. Il giudice amministrativo, preso atto della cessazione dell’interesse sostanziale alla pronuncia, non può pronunciarsi sulle censure proposte. La declaratoria di improcedibilità non è una decisione nel merito e lascia impregiudicata la situazione giuridica dedotta. La compensazione delle spese di giudizio può essere disposta in conformità all’accordo intervenuto tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di aree nel Comune di Lipomo inserite in un piano di lottizzazione, ha presentato domanda di permesso di costruire per un edificio commerciale comprendente una porzione destinata alla vendita di prodotti alimentari. Con provvedimento dell’8 marzo 2019 il responsabile del procedimento ha comunicato che la domanda non poteva prevedere attività di vendita del settore alimentare, richiamando l’art. 39.4 delle Disposizioni di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T..

La società ha impugnato il diniego e la presupposta disposizione urbanistica, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 702/2019, la trattazione è stata rinviata all’udienza di smaltimento del 7 novembre 2024. In prossimità dell’udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con adesione del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della segnalazione del difensore della società ricorrente, cui ha aderito la difesa del Comune, circa l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. La ragione della cessazione dell’interesse è individuata nel parere favorevole espresso dal Comune in relazione a una differente proposta progettuale della ricorrente.

Su questa base il Tribunale ritiene che nessuna ulteriore ragione residui per una decisione del giudizio nel merito. Il percorso argomentativo è lineare: accertata la caduta dell’interesse sostanziale alla pronuncia, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso, senza scrutinare le censure di illegittimità del diniego e della disposizione urbanistica.

La decisione si fonda quindi su di una ragione di natura processuale, che assorbe ogni questione relativa alla compatibilità della disciplina comunale con la normativa nazionale in materia di concorrenza, richiamata in via meramente ipotetica dalla ricorrente nel ricorso.

Quanto alle spese, avuto riguardo all’accordo intervenuto tra le parti, il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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