Incentivi sedi disagiate solo al magistrato trasferito d’ufficio in sede già disagiata (TAR Calabria n. 368 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I benefici economici e normativi previsti dagli art. 2 e 5 della legge n. 133/1998 spettano esclusivamente al magistrato trasferito d’ufficio presso una sede già dichiarata disagiata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, che ha abrogato il comma 4 dell’art. 2 ed escluso dall’ambito applicativo le assegnazioni al termine del tirocinio, non è più sostenibile l’interpretazione estensiva che riconosceva l’indennità al magistrato il quale decida di permanere nella sede divenuta disagiata successivamente al proprio trasferimento. La ratio della disciplina vigente risiede nella volontà di premiare o indennizzare il trasferimento d’ufficio, non la permanenza, come conferma il limite massimo di fruizione del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, magistrato ordinario, dopo aver svolto il tirocinio e assunto le funzioni presso un ufficio giudiziario, agiva per l’accertamento della spettanza dei benefici economici e normativi di cui agli art. 2 e 5 della legge n. 133/1998 e per la condanna delle amministrazioni convenute alla liquidazione dell’indennità. Deduceva che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva individuato la sede di servizio quale sede disagiata con delibera successiva alla propria assegnazione, e che la stessa sede era stata poi esclusa dall’elenco con una seconda delibera.
La domanda mirava al riconoscimento dei benefici dalla data della prima delibera o, in subordine, dalla data in cui sarebbe stato possibile il tramutamento su domanda, e sino alla seconda delibera o per la durata massima di quattro anni. Le amministrazioni intimate resistevano. Il ricorso giungeva in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione giuridica nel verificare se i benefici della legge n. 133/1998 competano non solo a chi sia trasferito d’ufficio presso una sede già disagiata, ma anche al magistrato assegnato a una sede dichiarata tale in un momento successivo e che decida di permanervi.
Il Tribunale richiama l’orientamento prevalente che per lungo tempo ha dato risposta affermativa, fondato su una interpretazione estensiva e non sulla mera applicazione del dettato normativo. Tale indirizzo valorizzava la ratio premiale dello spirito di adattamento e il comma 4 dell’art. 2, che riconosceva l’indennità agli uditori dopo il primo biennio di permanenza nella sede disagiata.
Il Collegio ritiene però superato tale indirizzo. L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, ha abrogato il comma 4 dell’art. 2 e ha modificato il comma 1 dell’art. 1, escludendo espressamente dall’ambito applicativo le assegnazioni di sede al termine del tirocinio. È venuto così meno il principale riferimento normativo dell’esegesi estensiva.
Il testo vigente, applicabile ratione temporis anche alla vicenda, riconosce l’indennità e l’incentivo giuridico al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 1, che richiede il tramutamento non richiesto dall’interessato verso una sede disagiata già individuata e una distanza superiore a cento chilometri. La nuova esegesi limita quindi gli effetti ai soli trasferimenti verso sedi già qualificate come disagiate.
La ratio risiede nella volontà di premiare chi si sia reso disponibile o abbia prestato il consenso al trasferimento, indennizzandolo del sacrificio richiesto. Il limite massimo di fruizione del beneficio, richiamato dall’amministrazione resistente, conferma l’intento di incentivare il trasferimento e non la permanenza. La domanda è pertanto respinta, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità dell’oggetto e del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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