Revoca porto d’armi a guardia giurata: motivazione rafforzata se incide sul lavoro (TAR Lombardia n. 272 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia concernenti le armi, la valutazione di affidabilità non si esaurisce nella persona del titolare, ma investe il contesto socio-familiare, potendo il diniego o la revoca giustificarsi per il pericolo che delle armi disponga un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. Quando tuttavia la licenza è necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa, il dovere istruttorio dell’Amministrazione si rafforza e il provvedimento inibitorio deve essere sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella richiesta per l’uso ludico o per la difesa personale. La revoca che ometta di valutare il lungo tempo decorso dai precedenti, la sopravvenuta archiviazione e l’incertezza giurisprudenziale su uno dei fatti contestati è pertanto illegittima, ferma restando la possibilità di una nuova determinazione conforme ai principi enunciati.

Il Fatto

La ricorrente, assunta da un istituto di vigilanza con contratto a tempo determinato e parziale, otteneva dalla Prefettura l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 138, comma 3, TULPS, con contestuale rilascio del porto d’armi e del relativo libretto.

Poco dopo la società chiedeva i medesimi titoli per un altro soggetto, che la Questura riteneva privo dei requisiti per i precedenti penali e di polizia a suo carico. Poiché questi risultava legato alla ricorrente da una relazione e aveva indicato una residenza corrispondente alla sua, la Prefettura avviava il procedimento di sospensione o revoca: la ricorrente offriva di custodire le armi altrove, ma l’Amministrazione disponeva comunque la revoca della licenza e del libretto. Il ricorso è affidato, tra l’altro, alla violazione del principio di proporzionalità per l’incidenza sull’attività lavorativa e alla pretesa irrazionalità dell’atto rispetto alla mancata revoca della nomina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 138, comma 1, n. 5, TULPS, nel testo risultante dalla Corte cost. n. 311/1996, che richiede la buona condotta per la nomina a guardia particolare giurata, e dall’art. 43, comma 2, TULPS, che alla buona condotta aggiunge l’affidamento di non abusare delle armi. Su questa base richiama due indirizzi consolidati.

Il primo, espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 7273 del 2022; Cons. Stato n. 2385 del 2023 e n. 8392 del 2023), ammette che i provvedimenti inibitori siano applicati anche quando nulla sia imputabile al titolare, se la situazione di fatto rende le armi accessibili a un terzo nei cui confronti sussistano fondate ragioni di sospetto. Il titolare deve assicurare non solo la propria affidabilità, ma anche l’assenza del pericolo di abusi da parte dei soggetti con cui intrattiene relazioni familiari o personali.

Il secondo principio riguarda specificamente le guardie giurate: l’Amministrazione deve considerare che il provvedimento negativo incide sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di produrre reddito, con conseguente rafforzamento del dovere istruttorio e necessità di una motivazione più rigorosa (tra le più recenti, TAR Sardegna n. 107 del 2025, TAR Sicilia, Catania, n. 386 del 2025, TAR Campania, Napoli, n. 6233 del 2024, TAR Piemonte n. 776 del 2024).

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che la Prefettura ben potesse revocare, ma che il pericolo andasse valutato con maggior rigore, data la destinazione professionale della licenza. Irrilevante è che la ricorrente abbia continuato a lavorare come portiere: il porto d’armi le consentirebbe mansioni diverse e meglio remunerate, mentre il rapporto attuale è precario e prossimo alla scadenza. La valutazione dell’Amministrazione è quindi inadeguata perché non ha considerato il lungo tempo decorso dai precedenti, la sopravvenuta archiviazione per il fatto del 2019 e l’incertezza risolta da Cass. pen., sez. un., n. 16153 del 2024 sulla qualificazione del saluto romano.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese e salva la possibilità di una nuova determinazione conforme alle indicazioni della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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