Proroghe dichiarazione pubblica utilità e occupazione d’urgenza nelle opere strategiche (TAR Lombardia n. 3667 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure espropriative relative a infrastrutture di interesse strategico nazionale, l’art. 166, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006 deroga ai limiti dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 327 del 2001: il decreto di esproprio può essere emanato entro sette anni dall’efficacia della delibera CIPE e la proroga, non superiore a due anni, è ammessa per forza maggiore o altre giustificate ragioni senza un numero massimo prestabilito. Il decreto di occupazione d’urgenza fondato sull’art. 22-bis, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 327 del 2001 non richiede particolare motivazione dell’urgenza, che è in re ipsa per gli interventi della legge n. 443 del 2001. Gli atti presupposti della procedura (dichiarazione di pubblica utilità e proroghe) sono immediatamente lesivi e vanno impugnati nei termini dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la loro mancata impugnazione preclude la censura di illegittimità derivata dei decreti di occupazione.

Il Fatto

Una società titolare di un compendio immobiliare destinato ad attività estrattive e di trattamento materiali, situato nel Comune di Desio, ha impugnato due decreti motivati di occupazione d’urgenza e ordinanze di occupazione temporanea, adottati per la realizzazione della tratta C del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, oltre agli atti presupposti. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulle proroghe della dichiarazione di pubblica utilità, il difetto di motivazione sull’urgenza e la lesione delle garanzie partecipative.

Con un secondo ricorso, proposto dopo la rinnovazione della notifica dei medesimi decreti, e con motivi aggiunti ha censurato anche il diniego opposto a una istanza ostensiva relativa ai piani di bonifica. I giudizi, riuniti, sono stati decisi con rigetto parziale e declaratoria di irricevibilità e inammissibilità di più doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere, fondata sulla decadenza del decreto di occupazione per mancata esecuzione nel termine trimestrale: la ricorrente stessa ha ammesso la perdurante possibilità di riattivare la procedura, e comunque la legittimità dell’atto non dipende dalla sua efficacia. Ha poi estromesso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per difetto di legittimazione passiva, non essendo autore di alcuno degli atti impugnati.

Sulla prima censura, il TAR ha richiamato l’art. 166, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che per le opere strategiche prevede due soli termini — sette anni per l’emanazione del decreto e proroga non superiore a due anni — senza porre un limite al numero delle proroghe, purché motivate da forza maggiore o altre giustificate ragioni (richiamando la propria sentenza n. 1969 del 2023). Il limite complessivo di quattro anni dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001 non si applica, con conseguente infondatezza della doglianza.

Quanto all’urgenza, il Collegio ha osservato che l’art. 22-bis, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 327 del 2001 esonera da particolari indagini gli interventi della legge n. 443 del 2001: l’urgenza è in re ipsa e coincide con l’inclusione dell’opera nel programma approvato dal CIPE (richiamando Tar Salerno n. 1764 del 2012 e Cons. Stato n. 471 del 2024).

Sulle doglianze partecipative, il TAR ha rilevato che la disciplina speciale degli artt. 165 e 166 del D. Lgs. n. 163 del 2006 deroga agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001: l’avvio del procedimento è stato pubblicato su quotidiani e siti istituzionali, con elenco comprensivo della ricorrente. Gli atti presupposti — dichiarazione di pubblica utilità e proroghe — non tempestivamente gravati sono ormai inoppugnabili: la censura di illegittimità derivata è irricevibile e inammissibile. La questione di costituzionalità sui termini di decadenza è manifestamente infondata, per la discrezionalità del legislatore e l’esistenza di un ragionevole rapporto di proporzionalità.

Infine, le contestazioni sulla localizzazione attengono al merito tecnico-discrezionale sottratto al sindacato, salvo illogicità o travisamento, e il progetto non preclude l’accesso all’impianto. Il TAR ha quindi respinto in parte, dichiarato in parte irricevibili e in parte inammissibili i ricorsi riuniti, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *