Il potere di imporre condizioni ambientali non può modificare l’oggetto del procedimento (TAR Sicilia n. 284 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di imporre condizioni ambientali in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, l’Amministrazione può prescrivere misure volte a prevenire o ridurre impatti significativi e negativi del progetto, ma non può trasformare tale potere in quello di modificare l’oggetto del procedimento. Le prescrizioni impartite non possono imporre al proponente la realizzazione di un intervento diverso per natura e finalità rispetto a quello presentato, risolvendosi in un’approvazione di aliud pro alio e nell’introduzione d’ufficio di una proposta oggettivamente differente. Il potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione è insindacabile nel merito, salva l’ipotesi di obiettiva irragionevolezza. I pareri della Commissione Tecnica Specialistica, avendo natura endoprocedimentale, non sono autonomamente impugnabili.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un impianto per il trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi, preliminare al conferimento in discarica, in forza di autorizzazione integrata ambientale più volte modificata. Presentava un progetto di modifiche non sostanziali dell’impianto, diretto a consentire che i rifiuti trattati fossero destinati anche a impianti terzi per operazioni di recupero (codici R12 e R13), invece che esclusivamente allo smaltimento.
All’esito della verifica di assoggettabilità ambientale ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e della valutazione di incidenza ambientale, l’Amministrazione escludeva il progetto dalla VIA, ma vi apponeva una condizione ambientale: la presentazione, entro sei mesi, di un progetto per la conversione dell’impianto di biostabilizzazione in impianto per la produzione di combustibile solido secondario. La società impugnava i decreti assessoriali e i pareri della Commissione Tecnica Specialistica, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata della modifica proposta: la società intendeva avviare i rifiuti, dopo un primo trattamento, verso impianti terzi per ulteriori operazioni di recupero. Ciò che sarebbe mutato, pertanto, era soltanto la destinazione dei rifiuti, prima indirizzati esclusivamente allo smaltimento. Con la condizione impugnata, invece, l’Amministrazione imponeva alla ricorrente la realizzazione di un nuovo impianto capace di trattare i rifiuti in tutte le fasi, da quella iniziale a quella finale.
Il TAR individua così il nodo giuridico: a fronte di un progetto che prevede un trattamento intermedio del rifiuto (R12 e R13), l’Amministrazione ha preteso un impianto per l’effettuazione di un trattamento finale (R3). Il potere di imporre condizioni ambientali, osserva il Collegio, non può spingersi fino a modificare l’oggetto del procedimento. L’Amministrazione può effettuare le proprie valutazioni tecnico-discrezionali e imporre prescrizioni, purché queste non impongano alla parte istante la realizzazione di un intervento diverso per natura e finalità.
Il Collegio qualifica l’esito come approvazione di aliud pro alio, con terminologia di impronta civilistica, e come introduzione d’ufficio di una proposta oggettivamente differente rispetto a quella formulata dal privato. Il potere tecnico-discrezionale resta insindacabile nel merito, salva l’ipotesi dell’obiettiva irragionevolezza, che nella specie si configura.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR annulla in parte qua il decreto n. 76 del 2 luglio 2024, nella parte in cui contempla la condizione ambientale, e in parte qua il decreto n. 759 del 25 giugno 2024. Dichiara invece inammissibile l’impugnazione dei pareri della Commissione Tecnica Specialistica, aventi natura endoprocedimentale. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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