Spese di lite non sotto il minimo tabellare e divieto di liquidazioni (Cons. Stato n. 4553 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ove si applichino i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice può diminuire i valori medi tabellari non oltre il 50 per cento, ma non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile. La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma incontra il limite dell’divieto di liquidazioni simboliche, lesive del decoro professionale. La riduzione è ammessa solo in presenza di ragioni oggettive, quali la serialità del contenzioso e l’assenza di complessità, che devono risultare da motivazione non apodittica. Il potere discrezionale del giudice non consente, in assenza di convenzione tra le parti, di remunerare la prestazione professionale in misura inferiore alla soglia parametrica minima.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Nuoro ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per la formazione, con accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00. Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 1084 del 26 novembre 2025, accoglie la domanda ma compensa le spese del giudizio in ragione della serialità della controversia, riconoscendo un compenso di soli 500 euro.
L’appellante censura tale liquidazione per violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dall’art. 1 del d.m. n. 37 dell’8 marzo 2018, e chiede la condanna del Ministero al pagamento di € 1.189,00, oltre IVA e CPA, a titolo di spese del primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla modifica che l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del d.m. n. 37/2018 ha apportato all’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014: il giudice deve tenere conto dei valori medi tabellari, che possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero diminuiti non oltre il 50 per cento. La quantificazione del compenso e delle spese è espressione di potere discrezionale, ma resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato dalla Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Richiamando Cass. 5 maggio 2023 n. 11788, la Corte ribadisce che, in mancanza di determinazione consensuale del compenso, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle parametriche. La decisione conferma l’orientamento secondo cui, in assenza di diversa convenzione, i valori minimi hanno carattere inderogabile (Cass. 13 aprile 2023 n. 9815; Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n. 9690).
Il Collegio valorizza poi il d.m. n. 147/2022, che ha previsto un’unica percentuale per aumenti e diminuzioni dei valori medi, eliminando l’espressione “di regola”. Nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, si chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa determinata dall’assenza di soglie numeriche minime e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali di riduzione non derogabili. La Sezione Consultiva ha escluso che tale inderogabilità contrasti con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Su queste basi la quantificazione del primo giudice risulta non corretta, perché inferiore ai valori tariffari del d.m. n. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, dovendosi applicare la riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. La Corte esclude però che la motivazione del TAR sia apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale. In parziale accoglimento, liquida le spese in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e compensa le spese del grado, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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