Recesso del concessionario di impianto sportivo e mancata rinegoziazione (TAR Toscana n. 15 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un impianto sportivo pubblico che invochi la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione per fatti a sé non imputabili non può recedere dal contratto se non dopo aver esperito la revisione del piano economico-finanziario e averne constatato il fallimento. Il recesso costituisce rimedio subordinato al mancato accordo sulla rinegoziazione, secondo la regola dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e la disciplina emergenziale dell’art. 216 del d.l. n. 34/2020. La mera “presa d’atto” dell’amministrazione non equivale ad accettazione del recesso né genera affidamento tutelabile. La cessata esecuzione del servizio, priva di valido recesso, integra abbandono del servizio e giustifica la risoluzione in danno.
Il Fatto
La società ricorrente, in raggruppamento temporaneo, si aggiudicava nel settembre 2016 la concessione novennale per la gestione di una piscina comunale, sottoscritta il 29 novembre 2016. Il 3 aprile 2020 la concessionaria comunicava la sospensione delle attività e la chiusura dell’impianto per l’epidemia da Covid-19. Dopo uno scambio di corrispondenza, con nota del 6 aprile 2020 dichiarava di recedere dalla concessione per eccessiva onerosità sopravvenuta, confermando il recesso con nota del 14 maggio 2020. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe accettato il recesso e poi, contraddicendosi, avrebbe sollecitato una rimodulazione del contratto, infine disponendo la risoluzione in danno.
La società impugnava il decreto dirigenziale e gli atti presupposti. Il TAR, con sentenza n. 942 del 2022, dichiarava il difetto di giurisdizione; il Cons. Stato, sez. V, n. 4086 del 21 aprile 2023 annullava la decisione e rimetteva la causa al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. La richiesta di rinegoziare il contratto è atto endoprocedimentale, i cui effetti sono assorbiti dal decreto di risoluzione; il successivo decreto confermativo non introduce profili autonomi rispetto alla pregressa risoluzione.
Nel merito, il TAR esclude la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. La comunicazione di avvio può ritenersi assolta per il principio del raggiungimento dello scopo quando l’interessato è stato messo in condizione di interloquire ed ha effettivamente interloquito, come attestato dalla nota comunale e dal contraddittorio già instaurato.
Il cuore della decisione riguarda il recesso. Il Collegio rileva la confusione terminologica della concessionaria, che accomuna il recesso all’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.. L’art. 16 della concessione, riproduttivo dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, consente il recesso solo in caso di mancato accordo sulla revisione del piano economico-finanziario. Manca però la prova di una trattativa precedente: nessuna rinegoziazione risulta tentata.
La “presa d’atto” contenuta nella nota del 15 maggio 2020 non equivale ad accettazione: essa si accompagna alla precisazione che nega i presupposti del recesso. Il rapporto non si era dunque sciolto, e il Comune non doveva alcun ritiro in autotutela di un consenso mai prestato.
Quanto all’art. 216 del d.l. n. 34/2020, il legislatore dell’emergenza non ha attribuito un recesso ad nutum, ma ha subordinato lo scioglimento al mancato accordo sulla rideterminazione dell’equilibrio economico-finanziario. La proposta comunale di incremento del contributo è stata respinta senza motivazione e senza dati oggettivi sulla sua inadeguatezza. La cessata esecuzione del servizio, priva di valido recesso, integra abbandono del servizio e giustifica la risoluzione, pur nella peculiare situazione pandemica. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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