Revoca del progetto di parcheggio e problemi strutturali sopravvenuti (Cons. Stato n. 2383 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’atto conclusivo di una conferenza di servizi che ha approvato il progetto di un’opera privata è legittima quando il sopravvenuto aggravamento delle condizioni strutturali dell’immobile su cui l’intervento insiste integra il mutamento della situazione di fatto richiesto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il potere di revoca è connotato da ampia discrezionalità e il suo esercizio è sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità. Non sussiste integrazione postuma della motivazione quando il provvedimento richiama, sia pure sinteticamente, gli elementi sopravvenuti posti a suo fondamento. L’indennizzo spetta solo a chi subisce la sottrazione di un’utilità o di un bene della vita già acquisito al patrimonio: non ne ha titolo il privato il cui progetto sia rimasto privo di titolo edilizio e di accordo negoziale.

Il Fatto

Una società aveva presentato il progetto per la realizzazione di un secondo piano interrato a parcheggio all’interno di un’autorimessa esistente, intervento ricompreso nel piano dei parcheggi di Roma Capitale. Il progetto era stato esaminato in conferenza di servizi e approvato con determinazione dirigenziale del 2011. Dopo tale atto il procedimento si arrestava e non veniva stipulata la convenzione.

Nel 2017 Roma Capitale avviava il procedimento di revoca di quella determinazione, richiamando la chiusura dell’immobile sovrastante disposta dal gestore per problemi strutturali, la richiesta del Municipio di espunzione dell’intervento dal piano e un’osservazione dell’ANAC sulla necessità di procedure ad evidenza pubblica. La società impugnava la revoca e, con motivi aggiunti, gli atti successivi relativi al diverso progetto di riqualificazione del mercato. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e dichiarava improcedibili i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e conferma la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, con cui l’appellante sosteneva che i problemi strutturali erano già noti nel 2009 e che dunque difettava il requisito del mutamento della situazione di fatto, il Consiglio di Stato osserva che la motivazione della revoca, per quanto stringata, richiama espressamente la chiusura dell’immobile “per problemi strutturali” e le criticità evidenziate dall’ufficio. Si tratta di elementi sopravvenuti idonei a fondare l’esercizio del potere.

La Corte esclude la “svista percettiva” lamentata dall’appellante e ritiene del tutto ragionevole che il decorso del tempo abbia aggravato la situazione strutturale. La motivazione, pur sintetica, è coerente con la fase procedimentale in questione, limitata all’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi.

Quanto al secondo motivo, non è ravvisabile alcuna integrazione postuma della motivazione, poiché il provvedimento fa effettivamente riferimento ai problemi strutturali: la doglianza è quindi priva di fondamento.

Sul terzo motivo, relativo all’indennizzo, il Consiglio richiama il proprio orientamento secondo cui il ristoro spetta solo ai soggetti ai quali l’opzione revocatoria sottrae un’utilità o un bene della vita già acquisito al patrimonio (Cons. Stato, Sez. V, n. 2358 del 2020). Nel caso di specie manca il rilascio del titolo edilizio e non è stata stipulata alcuna convenzione: non è quindi configurabile alcuna posizione qualificata. La stessa appellante ha ammesso che il procedimento si era arrestato in attesa dell’autorizzazione alla stipula.

Da ultimo, il Collegio conferma l’improcedibilità della domanda di annullamento degli atti successivi, compreso il DPCM del 2023, poiché dall’eventuale annullamento non deriverebbe alcuna utilità per la società, stante la legittimità della revoca. Le spese processuali sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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