Legittima la revoca della rivendita tabacchi per abbandono del servizio (TAR Toscana n. 810 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la disdetta contrattuale e la revoca della gestione della rivendita di generi di monopolio, ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293/1957, quando il titolare ometta i prelevamenti e lasci la rivendita sfornita di prodotti e cartellonistica, così integrando l’abbandono del servizio. L’Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che tiene conto della funzione del sistema distributivo, finalizzato a soddisfare l’utenza e ad assicurare il gettito erariale. La sanzione non è sproporzionata quando la condotta riveli il venir meno del rapporto fiduciario tra concessionario e Amministrazione. L’emergenza epidemiologica non giustifica l’inerzia protratta per circa un anno e mezzo, specie se il gestore non abbia attivato i meccanismi di sostituzione previsti dall’ordinamento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una rivendita di generi di monopolio in Firenze, ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli ha revocato la gestione della rivendita e ha disposto l’incameramento del deposito cauzionale. Il provvedimento si fonda sugli esiti di un accesso ispettivo e sulla contestazione d’addebito per mancati prelevamenti, notificata ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990.
L’Agenzia ha ritenuto integrata la violazione dell’obbligo di gestione personale e l’abbandono del servizio, applicando la sanzione della disdetta contrattuale e della revoca ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293/1957. Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza delle violazioni, la sproporzione della sanzione e il difetto di contraddittorio sui mancati prelevamenti. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo osserva che l’accesso aveva accertato la mancata effettuazione di prelievi di generi di monopolio dal febbraio 2020 e la rivendita sfornita di tabacchi e cartellonistica. Tali circostanze risultano confermate dal ricorrente e dalla documentazione fotografica allegata al verbale.
La revoca non si fonda soltanto sulla mancata esposizione dei prodotti, ma sul venir meno del rapporto fiduciario tra concessionario e Amministrazione. Il quadro normativo conferma la legittimità del provvedimento: l’art. 34 della legge n. 1293/1957 prevede la disdetta o la revoca in caso di violazione dell’obbligo di gestione personale o abbandono del servizio; l’art. 28 della stessa legge impone la gestione personale; l’art. 72 del d.P.R. n. 1074/1958 e l’art. 15 del capitolato impongono di tenere costantemente rifornita la rivendita.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’art. 34 attribuisce all’Amministrazione una facoltà discrezionale, collegata alla funzione del sistema distributivo di massimizzare l’offerta al pubblico e il gettito erariale (C.G.A.R.S. n. 317/2014; Cons. Stato Sez. II n. 2570/2021). Richiama altresì il principio per cui le condizioni di salute non giustificano l’inerzia se l’interessato non si sia adoperato per rendere edotta l’Amministrazione e attivare i meccanismi di sostituzione (TAR Lombardia n. 1584/2017).
Quanto alla proporzionalità, il Collegio esclude la fondatezza della censura: in presenza delle irregolarità di gestione l’Amministrazione applica in via principale la revoca, senza potersi esimere dall’indagine sulle cause di giustificazione della condotta (TAR Puglia n. 454/1990). L’emergenza sanitaria non scrimina, perché le restrizioni erano state allentate dal giugno 2020, mentre l’accertamento risale al giugno 2021 e il mancato prelievo si è protratto sino all’agosto 2021.
Infine, la censura sul difetto di contraddittorio è respinta: la contestazione d’addebito menzionava espressamente i mancati prelevamenti, qualificandoli come violazione dell’obbligo di rifornimento con conseguente abbandono del servizio. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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