Revoca dell’aggiudicazione e autotutela: necessario il contraddittorio procedimentale (TAR Sicilia n. 3042 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’aggiudicazione definitiva, in quanto esercizio del potere di autotutela, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con l’aggiudicatario, particolarmente quando la decisione riposi su valutazioni tecniche complesse. La comunicazione con cui la stazione appaltante informa l’operatore dell’esito del riesame non supplisce a tale adempimento, se non concede un termine per presentare osservazioni e documenti. L’omissione non è riconducibile alla mera irregolarità sanabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché la natura tecnica dell’istruttoria impedisce di ritenere irrilevante l’apporto del privato. Il principio del risultato non legittima deroghe alla lex specialis, né tollera la partecipazione di operatori privi dei requisiti minimi. Resta invece ammissibile il riesame dei profili già oggetto di soccorso istruttorio, non operando alcuna preclusione procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente si era aggiudicata, con deliberazione del 21 maggio 2025, la fornitura in noleggio quinquennale di riuniti odontoiatrici per una struttura ospedaliera. Un altro operatore contestava la conformità dell’offerta tecnica sotto tre profili: scheda di autovalutazione, compressore e dispositivo informatico integrato. La Commissione, in prima battuta, confermava il proprio giudizio.
Dopo la prima aggiudicazione, la stazione appaltante riapriva l’istruttoria e, il 3 luglio 2025, comunicava alla ricorrente l’accertamento di irregolarità ritenute non sanabili, annunciando la riformulazione della graduatoria. Seguivano la revoca dell’aggiudicazione e la nuova aggiudicazione al secondo classificato. La ricorrente impugnava gli atti chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo, relativo alla motivazione apparente delle deliberazioni n. 1598 e n. 1907. Le due deliberazioni costituiscono l’unica manifestazione della volontà definitiva dell’ente e risultano adeguatamente motivate per relationem agli atti endoprocedimentali, segnatamente la comunicazione del 3 luglio 2025 e il verbale della Commissione dell’1 luglio 2025.
È infondato anche il secondo motivo. La comunicazione prot. n. 37468 ha natura endoprocedimentale e meramente ricognitiva dell’istruttoria consacrata nel verbale: non richiedeva quindi la sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente.
Accoglie invece, in parte, il terzo motivo. La riapertura dell’istruttoria e la rivalutazione dei requisiti tecnici dell’offerta si sono svolte senza alcun momento partecipativo della ricorrente. Neppure la comunicazione del 3 luglio 2025 ha consentito il contraddittorio, poiché non è stato concesso un termine dilatorio per presentare osservazioni e documenti. L’omissione inficia le successive deliberazioni, che hanno chiara valenza di esercizio di poteri di autotutela sull’aggiudicazione definitiva e richiedono la previa instaurazione del contraddittorio, come affermato da TAR Lazio, sez. III, n. 3142 dell’11 marzo 2020.
Il Collegio esclude la riconducibilità della lacuna all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La natura e la complessità delle valutazioni istruttorie riservate all’amministrazione impediscono di considerare ex post irrilevante l’apporto del privato. La natura vincolata del provvedimento non esime, infatti, dall’esperire un’accurata istruttoria, che di fronte a profili tecnici complessi non può prescindere dal previo contraddittorio (Cons. Stato, sez. VI, n. 483 del 16 gennaio 2023).
Il quarto motivo è infondato: il soccorso istruttorio esperito nella fase conclusasi con la prima aggiudicazione non preclude all’amministrazione di rideterminarsi sui medesimi profili. Il quinto è inammissibile per difetto di interesse, perché volto a contestare i requisiti dell’offerta della controinteressata, dal cui accoglimento la ricorrente non trarrebbe utilità diretta. Il sesto è infondato: il principio del risultato non consente deroghe alla lex specialis né la partecipazione di operatori privi dei requisiti minimi (Cons. Stato, sez. III, n. 2866/2024; n. 4701/2024; n. 11322/2023). Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento delle deliberazioni n. 1598 e n. 1907 e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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