Revoca prefettizia dei titoli autorizzatori e sindacato sugli indizi di condizionamento mafioso (TAR Calabria n. 1542 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dei titoli autorizzatori per la somministrazione di alimenti e bevande, disposta dal Comune su motivata richiesta della Prefettura, ha natura vincolata quanto all’an della misura, ma il suo fondamento indiziario deve superare un vaglio di congruità e proporzionalità rispetto all’obiettivo di prevenzione del condizionamento mafioso. Il quadro indiziario non può risolversi nella sola valorizzazione di legami familiari recisi o di mere frequentazioni, se non sorretto da elementi ulteriori e convergenti idonei a dimostrare l’attualità del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In difetto di tale verifica, il giudizio prognostico dell’amministrazione è carente di motivazione e i provvedimenti di revoca sono illegittimi per eccesso di potere. La misura ablativa, per i suoi effetti pervasivi e tendenzialmente irreversibili, deve sempre contemperare l’interesse alla sicurezza con la libertà di iniziativa economica.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di due attività commerciali site in Tropea, ha impugnato le determinazioni con cui il Comune, su richiesta della Prefettura di Vibo Valentia, ha revocato le relative autorizzazioni. Le comunicazioni di avvio del procedimento richiamavano una nota prefettizia, la cui ostensione era stata negata. Esaurito il contraddittorio procedimentale, l’amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti ablativi.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 92 D. Lgs. n. 159/2011, dell’art. 19 D.P.R. n. 616/1977, dell’art. 100 R.D. n. 773/1931 e della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare la domanda di tutela interinale era stata accolta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il regime applicabile. L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 616/1977 attribuisce al Comune la competenza sulle licenze di somministrazione. I commi 3 e 4 riservano alla Prefettura il potere di impartire direttive e prevedono che i titoli autorizzatori siano sospesi, annullati o revocati su motivata richiesta prefettizia. La richiesta assume carattere vincolato per il Comune, non potendo questi sindacare i profili di ordine pubblico, di esclusiva titolarità statale, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 77 del 1987.

Il potere di revoca può fondarsi su elementi anche di natura indiziaria, diretti a evidenziare l’inerenza del pericolo per l’ordine pubblico all’attività economica autorizzata, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 2511 del 2015; TAR Calabria n. 905 del 2017; TAR Sardegna n. 607 del 2015). La finalità è preventiva, analoga all’informativa antimafia, e non richiede la prova di specifici reati, potendo basarsi su un quadro indiziario di ragionevole valenza sintomatica circa la riconducibilità dell’impresa alla criminalità organizzata (C.d.S. n. 923 del 2015, n. 808 del 2015, n. 455 del 2015, n. 203 del 2015, n. 4693 del 2014, n. 6361 del 2014).

Il primo motivo, sulla carenza di contraddittorio ex art. 92 D. Lgs. n. 159/2011, è disatteso: il contraddittorio procedimentale si è comunque realizzato. Accolto è invece il vizio di eccesso di potere. Le determinazioni si fondavano su segnalazioni per falsità e tentata truffa a carico della ricorrente, sulla sua separazione e sul successivo divorzio dal coniuge, sottoposto ad arresti domiciliari e inserito in un’organizzazione mafiosa, sui controlli della ricorrente in compagnia dell’ex coniuge e sulla circostanza che questi vivesse nell’abitazione di un figlio, al piano inferiore della sua dimora.

Il Collegio ritiene che tale compendio non configuri l’adeguata valutazione richiesta in materia di misura cautelare preventiva (Cons. Stato n. 10684 del 2022). Dopo la separazione e il divorzio non emerge un rapporto attuale idoneo a ipotizzare il condizionamento mafioso; i controlli con l’ex coniuge non assumono rilievo contrario, essendovi figli comuni; irrilevante è anche la frequentazione del figlio con soggetti controindicati. Il giudizio prognostico di infiltrazione risulta privo di coerenti riscontri. Gli effetti pervasivi della revoca impongono, infine, un contemperamento con la libertà di iniziativa economica e la scelta della misura adeguata e proporzionata (TAR Calabria n. 435 del 2024).

La domanda annullatoria è quindi accolta, con caducazione degli atti. Respinta è invece la domanda risarcitoria, per genericità dell’allegazione e per l’efficacia della tutela cautelare, che ha impedito il danno patrimoniale. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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