Richiesta cautelare, sufficienza degli stralci rappresentativi degli indizi (Cass. pen. Sez. I n. 41619 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, l’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di presentare al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, non gli atti che li contengono. Ne deriva che il pubblico ministero può trasmettere il materiale indiziario in forma non integrale, operando una selezione, purché gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno della misura e siano garantiti il diritto di difesa e il contraddittorio. L’inosservanza di tale facoltà non determina di per sé la nullità dell’ordinanza, ma ridonda soltanto sulla valutazione che il giudice compie sui materiali indizianti, fermo restando l’onere di verificare la tenuta del quadro indiziario mediante la prova di resistenza. In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito del decreto autorizzativo non ne comporta l’inutilizzabilità, neanche dopo le modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, poiché l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. richiede il solo deposito delle registrazioni e dei verbali.
Il Fatto
Il tribunale del riesame confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il ruolo di promotore e organizzatore di un sodalizio di ‘ndrangheta e per l’utilizzo abusivo di telefoni cellulari durante la detenzione. La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui la mancata trasmissione al giudice delle trascrizioni integrali di alcune conversazioni e l’assenza dei decreti autorizzativi delle captazioni disposte in un diverso procedimento.
Il ricorrente deduceva, inoltre, l’omessa autonoma valutazione del materiale probatorio, la carenza degli indizi di attualità del ruolo associativo, la moltiplicazione delle imputazioni relative ai dispositivi telefonici e l’insussistenza delle esigenze cautelari in ragione della detenzione già in atto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’incidenza, sulla validità della misura, della mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari dell’integrale trascrizione di alcune conversazioni, il cui contenuto era peraltro confluito in una informativa di polizia giudiziaria allegata alla richiesta cautelare. Il Collegio osserva che la richiesta cautelare non è l’unico documento da cui desumere il contenuto delle captazioni e che il precedente richiamato dalla difesa non è aderente al caso concreto.
La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui il pubblico ministero deve presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta, e non gli atti che li contengono: questi ultimi possono essere trasmessi in forma non integrale, purché gli stralci siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno della misura. Il concetto di “elemento su cui si fonda la richiesta cautelare” non va confuso con l’atto che lo contiene.
Il Collegio rileva inoltre che il ricorrente si limita a dedurre il dato formale della mancata trasmissione, senza indicare quali dati siano stati sottratti al controllo del tribunale e senza sviluppare alcuna prova di resistenza, necessaria a verificare la tenuta del quadro indiziario anche in difetto degli elementi asseritamente irregolari. L’inosservanza della facoltà di selezione non comporta nullità dell’ordinanza, ma incide solo sulla motivazione del giudice.
Quanto ai decreti autorizzativi delle captazioni disposte in altro procedimento, la Corte conferma che l’omesso deposito non ne determina l’inutilizzabilità, poiché l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito delle registrazioni e dei verbali.
I motivi relativi all’omessa autonoma valutazione, agli indizi di attualità del ruolo associativo e alla moltiplicazione delle imputazioni sono dichiarati inammissibili, poiché propongono una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il motivo sulle esigenze cautelari è infondato: la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere per il delitto associativo è superabile solo con segnali di rescissione del vincolo, e la preesistente detenzione, anche per ergastolo, non esclude il pericolo di reiterazione. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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