Revocazione della confisca: il termine semestrale non vale per il comma secondo (Cass. pen. Sez. II n. 36049 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 28, comma terzo, d.lgs. n. 159/2011 si riferisce esclusivamente ai casi contemplati dal comma primo e non si applica agli ulteriori casi individuabili a norma del comma secondo, che configura una fattispecie revocatoria autonoma rispetto alle ipotesi del primo comma. Ne consegue che la richiesta di revocazione fondata sull’originaria insussistenza dei presupposti della misura patrimoniale, e non sulla sopravvenienza di fatti nuovi, non è soggetta alla decadenza semestrale. Il giudice che assimili le due domande e applichi il termine alla seconda incorre in violazione di legge, con annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione del decreto di confisca emesso nel 2022 nei suoi confronti, in relazione a due ipotesi di interposizione fittizia. La richiesta era stata presentata ai sensi dell’art. 28, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011 e fondata sull’originaria insussistenza dei presupposti della misura.
La Corte territoriale l’aveva ritenuta inammissibile per intervenuta scadenza del termine semestrale, qualificandola come mera reiterazione di una precedente istanza proposta ai sensi del comma primo. La ricorrente censura tale assimilazione, deducendo la diversità delle rispettive cause petendi e richiamando una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di beni formalmente intestati a terzi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ritiene fondato il primo motivo. L’accesso agli atti — consentito e anzi doveroso in presenza di questioni processuali — comprova che la prima istanza, proposta ai sensi del comma primo, si basava sull’asserita incompatibilità tra i fatti accertati con la sentenza assolutoria del 2023 e la confisca di prevenzione.
La seconda, invece, deduceva il difetto originario dei presupposti applicativi della misura ablatoria. Il raffronto tra le due domande evidenzia la diversità dei rispettivi fondamenti: la Corte distrettuale le ha erroneamente ritenute identiche quanto a oggetto, ragioni ed elementi posti a base della richiesta.
Tale erronea assimilazione ha indotto il giudice di merito ad applicare alla seconda istanza il termine di decadenza stabilito dal comma terzo dell’art. 28. Il Collegio, sul punto, dichiara di dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3513 del 2021 (Fiorentino), secondo cui quel termine è espressamente riferito ai soli casi contemplati dal comma primo e non si estende agli ulteriori casi individuabili a norma del comma secondo.
La riscontrata violazione di legge impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze sulla richiesta proposta ai sensi dell’art. 28, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. La decisione lascia al giudice del rinvio l’esame nel merito della questione relativa alla carenza originaria delle condizioni applicative della confisca.
Nota della Redazione
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