Pericolosità sociale e adeguatezza della custodia in carcere: motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 36044 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, si desume dall’apprezzamento congiunto e prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell’agente, ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sulla adeguatezza della misura il giudice della cautela deve valutare l’idoneità del presidio meno afflittivo a neutralizzare i pericula libertatis. La motivazione che valorizzi la trasgressività manifestata in tempi recentissimi e l’inanità della misura domiciliare è esente da vizi sindacabili in sede di legittimità, ove fondata su criteri logici lineari e massime di esperienza condivise. Il ricorso che non si confronti con le argomentazioni del provvedimento impugnato è inammissibile per deficit di specificità.

Il Fatto

Il ricorrente era sottoposto alla misura della custodia in carcere per ipotesi di concorso in truffa aggravata e concorso in sostituzione di persona. Il difensore chiedeva la sostituzione con gli arresti domiciliari presso il domicilio di un affine, in località distante dai luoghi del commesso reato. Il G.i.p. rigettava la richiesta; il Tribunale del riesame di Sassari, investito dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il diniego.

La difesa deduceva violazione di legge per mancata valutazione degli elementi di personalità — giovane età, figli a carico, avvenuto risarcimento del danno — e vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi in ordine all’attualità e all’intensità del pericolo di reiterazione. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza in diritto dei motivi e per l’evidente deficit di specificità degli argomenti, che non si confrontano con le diffuse argomentazioni del Tribunale. Il Collegio ricostruisce il petitum originario, limitato alla sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, e gli elementi allora evidenziati: risarcimento, età, condizioni familiari.

Sul piano sostanziale la Corte richiama il principio secondo cui la pericolosità sociale si desume dall’apprezzamento congiunto di fatti storicizzati e personalità dell’agente, invocando Sez. 6 n. 45489 del 2018, Sez. 5 n. 49038 del 2017, Sez. 1 n. 37839 del 2016 e Sez. 3 n. 1166 del 2015.

Quanto all’adeguatezza della sola restrizione inframuraria ex art. 275 cod. proc. pen., il Tribunale ha reso motivazione diffusa e puntuale, valorizzando la trasgressività parossistica manifestata in tempi recentissimi nell’ambito della cautela in corso. Il giudice dell’appello cautelare ha indicato come significativi gli elementi del fatto sintomatici dell’estrema pericolosità, della manifesta incoercibilità e della capacità di procurarsi armi clandestine e sostanza stupefacente anche in regime di restrizione domiciliare.

Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, con apparato motivazionale esente da vizi sindacabili, come affermato da Sez. 2 n. 27272 del 2019, Sez. 3 n. 7268 del 2019 e Sez. 6 n. 17314 del 2011. Il giudice ha espressamente valutato l’inanità della misura domiciliare a contenere la spinta criminale dell’agente: non sussistono le dedotte carenze motivazionali.

All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e, per i profili di colpa, il pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone la comunicazione della sentenza al ricorrente detenuto ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e motiva in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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