Accesso documentale difensivo e richiesta massiva di atti sull’organico (Cons. Stato n. 3672 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accesso documentale che investa le piante organiche e i movimenti di personale di un numero esteso di comandi ha carattere massivo e impone all’amministrazione un’attività di elaborazione di dati che essa non è tenuta a svolgere ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006. Una domanda così conformata si traduce in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, inammissibile a norma dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, anche quando sia preordinata a fini difensivi. La finalità difensiva non sana la mancanza del nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione da tutelare, richiesto dall’Ad. plen. n. 4 del 2021. In presenza di un diniego plurimotivato, è sufficiente la validità di una sola delle ragioni addotte.
Il Fatto
L’appellante, vice brigadiere dei Carabinieri in servizio in Emilia-Romagna, chiedeva il trasferimento presso la sede più vicina al luogo di residenza della coniuge e dei figli, invocando l’art. 398 del regolamento generale dell’Arma e i fondati e comprovati motivi familiari. L’amministrazione comunicava motivi ostativi, incentrati sulla carenza di organico nella sede di impiego e sull’eccesso di personale nel Lazio.
Nelle controdeduzioni il militare chiedeva accesso ai pareri della scala gerarchica, agli atti del servizio sanitario e, soprattutto, alle piante organiche e ai trasferimenti in entrata e in uscita tanto della sede di impiego quanto di tutte le possibili sedi di destinazione in provincia di Roma. L’accesso era accolto solo per i primi due gruppi di documenti e respinto per il resto. Il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, respingeva il ricorso, ravvisando un controllo generalizzato vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del diniego: è sufficiente che una sola delle ragioni addotte dall’amministrazione regga perché il provvedimento resti giustificato. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 695 del 2026 e sez. II, n. 2073 del 2026.
Nel merito, la richiesta investe le tabelle organiche e i movimenti di un gran numero di comandi, oltre alla sede di impiego. Ha dunque carattere massivo: da un lato implica una gravosa attività di elaborazione che l’amministrazione non deve svolgere, dall’altro si risolve nel tentativo di esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. La Corte richiama Cons. Stato, sez. III, n. 7973 del 2025 e sez. IV, n. 9470 del 2024, precisando che sarebbero invece ammissibili domande limitate alla tabella del personale di un numero circoscritto di comandi, come in Cons. Stato, sez. IV, n. 1435 del 2016.
La domanda è inoltre sproporzionata rispetto all’esigenza di dimostrare i presupposti del trasferimento. L’art. 398 configura un istituto di natura eccezionale, subordinato a requisiti stringenti: consente di derogare alle periodiche procedure di mobilità nei soli casi di assoluta gravità, la cui urgenza rende impossibile seguire l’iter ordinario e giustifica lo scavalcamento nell’ordine di priorità, a scapito di colleghi anche con titoli migliori. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 2047 del 2026, che sottolinea la discrezionalità ampia dell’amministrazione, restando i bisogni del privato subordinati all’interesse pubblico.
Proprio l’eccezionalità dell’istituto rende ininfluente la conoscenza dei trasferimenti in entrata e in uscita: essi riguardano fattispecie non assimilabili a quella dell’appellante, tanto se disposti all’esito di procedure ordinarie quanto se deliberati per situazioni straordinarie. Manca così il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale da tutelare, elaborato da Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2021. Il diniego del trasferimento, d’altra parte, è contestabile in sede giurisdizionale senza acquisire l’ingente mole documentale richiesta.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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