Revocazione per dolo processuale ed errore di fatto con onere di allegazione (Cons. Stato n. 2461 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo processuale di una parte in danno dell’altra integra motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ. solo quando consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, con artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità. Non bastano la deduzione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi o la mancata produzione di documenti. L’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve essere una svista percettiva su risultanze materiali, oggettivamente e immediatamente rilevabile, non relativa a un punto controverso e decisiva. Esso non sussiste quando il provvedimento impugnato si fonda anche su autonome rationes decidendi rispetto alle quali non è contestato alcun errore percettivo.
Il Fatto
La ricorrente propone revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. A monte, il TAR Lombardia aveva in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto il ricorso di primo grado contro un permesso di costruire rilasciato dal Comune per una palestra auditorium di fronte alla sua abitazione.
La ricorrente deduce il dolo delle controparti, che avrebbero fatto credere che il permesso ricomprendesse il marciapiede nel computo delle distanze dalla strada, paralizzando la difesa. In subordine lamenta un errore di fatto, anche in relazione all’individuazione dei capi della sentenza di primo grado non impugnati. Le resistenti eccepiscono inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per assenza dei presupposti legali del mezzo di impugnazione. Le criticità dedotte con il primo motivo non possono rilevare ex art. 395, comma 1, n. 1 e n. 4, cod. proc. civ., costituendo mera riproposizione di censure già esposte nei precedenti gradi.
Quanto al dolo, la giurisprudenza richiamata — Cass. civ., Sez. VI, n. 26078 del 2018, Cass. civ., Sez. I, n. 31211 del 2022, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5187 del 2013, Cons. Stato, Sez. III, n. 3127 del 2010 — esige un’attività deliberatamente fraudolenta idonea a impedire al giudice l’accertamento della verità. La condotta delle resistenti non è ascrivibile a tale categoria.
Il punto dirimente è tuttavia altro: la questione del computo del marciapiede non ha inciso sulla decisione revocanda, fondata sull’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso originario, non avendo la ricorrente dimostrato alcuna lesione concreta e attuale.
Ne segue l’esclusione dell’errore revocatorio: deve trattarsi di svista percettiva, non relativa a punto controverso e decisiva, requisito che non sussiste quando la decisione si regge su autonome rationes decidendi non contestate (Cass. civ., Sez. III, n. 4678 del 2022). L’errata indicazione dei capi del TAR è, poi, mero errore materiale, poiché i paragrafi sono chiaramente evincibili dalla sentenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.