Giudicato sul bonus docente: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Veneto n. 586 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna l’Amministrazione all’accredito delle relative somme, costituisce titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato della pronuncia, l’avvenuta notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare attuazione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto alla Carta elettronica per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2023/2024 e condannava il Ministero a costituirla con accredito di 500,00 euro per annualità, oltre alla rifusione delle spese. La pronuncia non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato.

Notificata in forma esecutiva al Ministero e decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione era rimasta inerte. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio; la notifica in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio risultano dagli allegati. L’azione è dunque ammissibile.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con l’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede il rimedio proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra dunque tra i titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con tale strumento.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di 3.000,00 euro per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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