Eccezione di inadempimento della curatela e onere probatorio del sindaco fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 4309 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tra il sindaco e una società di capitale intercorre un rapporto di corrispettività, con la conseguenza che la curatela, in caso di fallimento, è legittimata a sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. per paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa del sindaco al compenso. In tema di riparto dell’onere della prova, il debitore che eccepisce l’altrui inadempimento si limita ad allegarlo, mentre il creditore agente deve dimostrare il proprio esatto adempimento; il medesimo criterio si applica quando sia dedotto l’inesatto adempimento. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 cod. proc. civ. in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore.

Il Fatto

Il ricorrente, già sindaco effettivo e poi sindaco unico di una società di capitali fallita, aveva chiesto l’ammissione al passivo, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., di un credito per compensi maturati in un arco pluriennale. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 15.09.2016, ha respinto l’opposizione ex art. 98 legge fall.

Il Tribunale ha rilevato che l’opponente non aveva offerto alcuna prova idonea a dimostrare l’effettivo svolgimento delle funzioni sindacali, la loro durata ed entità, tanto più a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. Il sindaco ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; la curatela ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la stretta connessione delle questioni. Richiamando un proprio precedente, osserva che tra il sindaco e la società di capitale intercorre un rapporto di corrispettività, che abilita la curatela a sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. per paralizzare la pretesa alla controprestazione. Il ricorrente, sul punto, si è limitato a un’affermazione apodittica, senza illustrare le ragioni giuridiche dell’esclusione della corrispettività.

Quanto all’onere della prova, la Corte ricorda l’orientamento costante secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento deve provare la fonte del diritto e la scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato della prova del fatto estintivo. Il medesimo criterio si applica, con ruoli invertiti, quando il debitore si avvalga dell’eccezione di inadempimento: il debitore eccipiente allega l’altrui inadempimento e il creditore agente deve dimostrare il proprio adempimento. Tali principi valgono anche in caso di inesatto adempimento, essendo sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza, con onere della prova dell’esatto adempimento a carico della controparte.

Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il Fallimento può sollevare l’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento per paralizzare in tutto o in parte la pretesa creditoria. Il decreto impugnato ha fatto buon uso di tali principi, avendo rilevato che l’opponente non aveva dimostrato l’effettivo svolgimento delle funzioni sindacali, la loro durata ed entità.

La Corte esclude inoltre ogni contraddizione della curatela: anche ammesso che l’eccezione sia stata formulata per la prima volta in sede di opposizione, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione dell’art. 345 cod. proc. civ. in materia di ius novorum, perché il riesame a cognizione piena consente la formulazione di eccezioni non sottoposte al giudice delegato. Le censure sono infine inammissibili, in quanto sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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