Revocazione per errore di fatto sulla graduatoria utile al risarcimento (Cons. Stato n. 7268 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., ricorre quando il giudice assume un falso presupposto fattuale per un’errata percezione del contenuto materiale degli atti, su un punto non controverso e non motivato, con nesso causale rispetto alla decisione. Costituisce errore di fatto revocatorio il riferimento, nella sentenza impugnata, alla graduatoria di fine corso anziché a quella del concorso per individuare gli aventi diritto al risarcimento del danno da ritardo nell’inquadramento. La motivazione per relationem ai precedenti richiamati consente di accertare con immediatezza il travisamento, senza indagini ermeneutiche. Non integra invece vizio revocatorio l’erronea interpretazione o valutazione delle risultanze processuali, che resta errore di diritto.
Il Fatto
I ricorrenti sono vincitori del concorso interno per titoli ed esame per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto nel 2008 per complessivi 643 posti. La procedura si è conclusa nel 2017 con l’approvazione della graduatoria finale. Con un provvedimento del 2019 l’Amministrazione ha fissato la decorrenza giuridica ed economica della promozione a Vice Ispettore all’anno successivo, con un ritardo di undici anni rispetto al bando.
I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Il Cons. Stato, Sez. II, n. 4758 del 2025 ha accolto parzialmente l’appello e riconosciuto il risarcimento per equivalente ai soli soggetti collocati entro il n. 608 della graduatoria maschile o il n. 35 di quella femminile, individuati però sulla base della graduatoria di fine corso e non di quella concorsuale. I ricorrenti, pur rientrando nei predetti limiti nella graduatoria del concorso, sono rimasti esclusi e hanno proposto revocazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto. La revocazione è rimedio eccezionale e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio. Il vizio revocatorio non sussiste quando la dedotta erronea percezione degli atti ha formato oggetto di decisione, costituendo frutto dell’apprezzamento e dell’interpretazione delle risultanze processuali. Sono vizi logici, e dunque errori di diritto, l’erronea valutazione dei fatti o il mancato approfondimento di una circostanza risolutiva.
L’errore di fatto revocatorio si configura invece come “abbaglio dei sensi”: un contrasto immediatamente e oggettivamente percepibile tra la proiezione emergente dalla sentenza e quella risultante dagli atti. Deve rispondere a tre requisiti: derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, con falso presupposto fattuale; attenere a un punto non controverso e non motivato; essere decisivo, con rapporto di causalità rispetto alla pronuncia. L’errore deve inoltre apparire con immediatezza, senza argomentazioni induttive.
Nel caso concreto la sentenza revocanda, nell’accogliere il gravame per gli appellanti indicati al paragrafo 18, ha richiamato numerose pronunce del Consiglio di Stato, motivando per relationem. La stessa ha affermato che la domanda risarcitoria va accolta per gli appellanti collocati entro i n. 608 della graduatoria maschile o entro il n. 35 di quella femminile. Poiché i precedenti richiamati si riferivano alla graduatoria del concorso e non a quella di fine corso, il giudice di appello è incorso nel travisamento: ha richiamato la graduatoria finale del corso di formazione in luogo di quella concorsuale.
Tale circostanza integra l’errore di fatto revocatorio e fonda l’ammissibilità della fase rescindente e la fondatezza di quella rescissoria. I ricorrenti, classificatisi nei primi 608 posti ovvero nei primi 35, sarebbero stati inclusi tra gli aventi diritto al risarcimento in luogo di coloro che, pur in posizione utile nella graduatoria di fine corso, non rientravano in quella del concorso.
Il ricorso è pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza revocanda, i ricorrenti sono inclusi tra gli appellanti aventi diritto al risarcimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 4.000,00, oltre accessori, a carico del Ministero della Giustizia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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