Tesoreria comunale di fatto: indennizzo equitativo e divieto di automatismi (Cons. Stato n. 7269 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione di fatto del servizio di tesoreria oltre la scadenza del contratto integra una gestione di affari altrui ai sensi dell’art. 2028 cod. civ., con conseguente obbligo dell’ente di rimborsare al gestore le spese necessarie o utili. La quantificazione in via equitativa dell’indennizzo non può fondarsi sul mero richiamo, senza approfondimenti, ai parametri di una diversa controversia: la diversità dell’oggetto del servizio, delle funzioni e delle dimensioni territoriali dell’ente refluisce sul volume delle operazioni finanziarie e, quindi, sull’indennizzo. La determinazione forfetaria deve trovare ancoraggio nelle risultanze istruttorie e nelle richieste delle parti. Non è trasponibile l’orientamento sulla gratuità del servizio di tesoreria elaborato nel precedente regime, superato dal passaggio al sistema di tesoreria unica.

Il Fatto

Il rapporto tra un Comune e il tesoriere sorge da una convenzione avente ad oggetto il servizio di tesoreria. Alla scadenza naturale del contratto il servizio prosegue, senza nuova gara e senza formale rinnovazione o proroga convenzionale documentata. Il tesoriere chiede al giudice amministrativo l’accertamento della cessazione dell’efficacia della convenzione, la liberazione da ogni vincolo, la fissazione di un termine finale e la condanna dell’ente al pagamento di un indennizzo per l’attività svolta di fatto.

Il TAR Calabria, con sentenza n. 331/2026, accoglie il ricorso: dichiara la cessazione della convenzione, qualifica il rapporto successivo come gestione di affari altrui, individua in nove mesi dalla pubblicazione il termine di liberazione e condanna il Comune a un indennizzo di diecimila euro mensili, sul modello di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato resa in un caso ritenuto analogo. Il Comune appella, contestando il dies a quo e la misura dell’indennizzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una precisazione di sistema. Il regime di tesoreria misto, introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 279/1997, è stato progressivamente superato da numerosi interventi normativi fino al sistema di tesoreria unica. In tale assetto il tesoriere non dispone più della liquidità e non può godere della remunerazione da giacenza di capitale. La giurisprudenza sulla gratuità del servizio, elaborata nel precedente regime, non è quindi trasponibile.

Richiamata la sentenza del 2024 sul servizio reso in favore della Regione Calabria, il Consiglio esclude che quel parametro possa valere senza approfondimenti per il Comune appellante. Emerge evidente la diversità quantitativa dell’oggetto del servizio, oltre alla diversità di funzioni, territorio e popolazione: elementi che, con effetti non automatici ma significativi, si riflettono sul bilancio e sul volume delle operazioni finanziarie dell’ente. Manca quindi la base per considerare i due casi analoghi ai fini della quantificazione, e la determinazione del TAR non può richiamare quella pronuncia senza soluzione di continuità.

Il parametro corretto resta l’art. 2028 cod. civ., non censurata la qualificazione del rapporto: il Comune deve rimborsare le spese necessarie o utili. L’utilità e la necessità della spesa non richiedono prova specifica, attesa l’obbligatorietà del servizio. Le giustificazioni offerte dalla banca sui costi del personale non bastano però ad attestare la correttezza della cifra fissata dal TAR: manca la dimostrazione dell’impiego effettivo di due dipendenti a tempo pieno, e gli enti di analoghe dimensioni non coprirebbero tali costi con il canone indicato.

Rileva allora la richiesta formulata dalla stessa parte appellata in primo grado, che aveva quantificato l’indennizzo in una somma non inferiore a cinquantamila euro annui, senza contestazione sul punto. Il Collegio fissa così in via equitativa l’indennizzo in quattromila euro mensili, corrispondenti a quarantottomila euro annui, con decorrenza dal primo gennaio 2014. Resta fermo il diverso assetto per il 2013: le note scambiate tra le parti e la revisione dei tassi sulle anticipazioni dimostrano che il tesoriere aveva valutato coperte le proprie spese alle condizioni concordate, cosicché per quell’anno non opera la quantificazione forfetaria.

Il primo motivo, diretto a spostare il dies a quo al 30 giugno 2013 per un’asserita proroga tecnica di fonte convenzionale, è assorbito. L’appello è accolto e la sentenza riformata nei limiti della motivazione, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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