Aggiornamento dell’interdittiva antimafia e irrilevanza del self-cleaning successivo (Cons. Stato n. 2008 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di aggiornamento dell’informazione antimafia interdittiva il Prefetto non è tenuto a rivalutare ex novo il quadro indiziario, ma deve concentrare l’analisi sui fatti e sugli elementi nuovi che l’impresa ha l’onere di rappresentare, verificandone l’idoneità a far venir meno l’originaria prognosi infiltrativa. Il mero decorso del tempo ha carattere neutro e non smentisce da solo la persistenza dei legami, onerando l’amministrazione del solo aggiornamento delle verifiche. Le misure di self-cleaning adottate dopo il provvedimento impugnato e in corso di causa non ne determinano retroattivamente l’illegittimità, potendo al più fondare una nuova istanza di aggiornamento. Ove il condizionamento mafioso risulti perdurante, l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 è coerente con la norma, poiché la nozione di agevolazione occasionale è logicamente incompatibile con una infiltrazione durevole.

Il Fatto

La società appellante era destinataria, nel 2019, di un diniego di permanenza nella white list e di una informazione antimafia interdittiva, fondata sul rapporto tra la famiglia dei soci e un clan camorristico. Nel 2020 la società chiedeva l’aggiornamento allegando misure di self-cleaning e il mutamento della compagine; nel 2021 il Prefetto confermava l’interdittiva, ritenendo le misure insufficienti.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso con sentenza n. 2953/2023. Con provvedimento del 2 aprile 2024 la Prefettura confermava l’interdittiva in sede di aggiornamento, rilevando la permanenza dell’amministratore e la perdurante collaborazione con soggetti contigui al clan, ed escludeva la riconducibilità a agevolazione occasionale. Il TAR accoglieva le difese dell’amministrazione con sentenza n. 460/2025; la società ha proposto appello con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile la memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., depositata oltre il termine di quindici giorni, con stralcio e inutilizzabilità, e i documenti allegati, inammissibili anche ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. per mancata indicazione delle ragioni della loro mancata produzione nel giudizio di primo grado.

Nel merito l’appello è infondato. Sul primo motivo la Corte richiama il carattere neutro del decorso del tempo rispetto al giudizio di attualità del pericolo: esso non fa venir meno gli indizi, ma onera l’amministrazione dell’aggiornamento delle verifiche (Cons. Stato, sez. III, n. 8309 del 2021; n. 1838 del 2021; n. 2962 del 2020). In sede di aggiornamento il Prefetto non rivaluta ex novo il quadro, ma esamina gli elementi nuovi offerti dall’impresa (n. 5592 del 2021; n. 7947 del 2019; n. 4620 del 2018). I mutamenti organizzativi invocati erano tutti successivi al provvedimento del 2 aprile 2024 e maturati in corso di causa: potranno fondare una nuova istanza, non retroattivamente inficiare il diniego.

Sul secondo motivo la Corte ribadisce che l’interdittiva non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione, ma la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi da cui dedurre il pericolo di ingerenza; rilevano le frequentazioni controindicate dei soggetti cui fa capo l’impresa. La censura sul legame parentale e sui contratti di nolo non supera il vaglio, poiché tali elementi avevano già contribuito al quadro indiziario delle precedenti interdittive.

Quanto al terzo motivo, sull’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, la motivazione prefettizia è coerente con la norma: l’accertamento sull’agevolazione occasionale è superfluo quando l’occasionalità è esclusa dagli accertamenti consolidati nelle precedenti interdittive. A fronte di una infiltrazione perdurante parlare di agevolazione occasionale è contraddizione in termini. Il quarto motivo è una doglianza di stile, già delibata.

In conclusione, gli elementi raccolti costituiscono dati sintomatici, concordanti e univoci, da valutare nel loro insieme e non atomisticamente (Cons. Stato, sez. III, n. 5962 del 2014). L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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